Quali sono gli obiettivi e la struttura organizzativa del Decreto-Legge 551/1996 per la realizzazione del Grande Giubileo del 2000?
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Il Decreto-Legge 551/1996 è un provvedimento urgente emanato dal Presidente della Repubblica per disciplinare gli interventi infrastrutturali e organizzativi legati alla celebrazione del Giubileo dell'anno 2000. Si applica principalmente a Roma, alla provincia di Roma e alla regione Lazio, coinvolgendo amministrazioni pubbliche, enti pubblici e società a prevalente capitale pubblico nella realizzazione di opere e iniziative connesse all'evento. Il decreto prevede l'istituzione di una commissione che, entro novanta giorni, deve definire un piano dettagliato degli interventi indicando per ciascuno: le amministrazioni beneficiarie, le risorse finanziarie necessarie, i termini amministrativi e i tempi di completamento delle opere. La commissione ha il potere di defininanziare totalmente o parzialmente gli interventi qualora non vengano rispettati i tempi previsti o si verifichino aumenti significativi dei costi. Il decreto prevede anche un sistema di monitoraggio permanente, sia quantitativo che qualitativo, affidato al Ministro dei Lavori Pubblici, e obbliga la commissione a riferire al Parlamento ogni tre mesi sullo stato di attuazione. Particolare rilevanza assume il coinvolgimento dell'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.a. nella realizzazione del piano di accoglienza.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1996, n. 551
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 551/1996
# DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1996, n. 551
## Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni legislative per definire e disciplinare gli interventi per il Grande Giubileo del 2000; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1 Obiettivi e finalità 1. Lo Stato assicura il concorso alla realizzazione delle iniziative connesse alla celebrazione del Giubileo dell'anno 2000 con particolare riferimento agli ambiti territoriali di cui al comma 2. 2. La commissione di cui all' articolo 2, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 396 , definisce, ((sulla base delle proposte pervenute da parte delle amministrazioni interessate,)) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il piano degli interventi concernenti la città di Roma e le altre località della provincia di Roma e della regione Lazio direttamente interessate al Giubileo. Il piano è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il piano può essere modificato e integrato anche sulla base ((dei risultati del monitoraggio di cui ai commi 6-bis e 8)) . (( 2-bis. Per le questioni di specifico interesse delle rispettive province, i presidenti delle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, sentiti i sindaci dei comuni interessati, integrano la commissione di cui all' articolo 2, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 396 , senza oneri a carico del bilancio dello Stato. )) 3. Il piano indica per ciascun intervento: a) le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici, gli enti di cui all' articolo 1 della legge 20 maggio 1985, n. 222 , e le società a intero o prevalente capitale pubblico beneficiari del finanziamento; b) le risorse finanziarie necessarie, incluse quelle ((eventualmente)) occorrenti per le finalità di cui al ((comma 6-bis)) e le relative modalità di copertura anche a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio; c) i termini entro i quali devono essere perfezionati gli adempimenti amministrativi occorrenti; d) i tempi entro i quali le opere devono essere completate e rese pienamente funzionali. (( 3-bis. Qualora non vengano osservate le indicazioni di cui alle lettere c) e d) del comma 3, ovvero venga accertato un sensibile aumento dei costi preventivati per la realizzazione, la commissione delibera il definanziamento totale o parziale degli interventi o di lotti funzionali di essi. )) 4. Nell'ambito del piano di interventi, la regione Lazio, la provincia, il comune di Roma e le amministrazioni interessate realizzano il piano di accoglienza per il Giubileo, anche avvalendosi dell'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.a., di cui all' articolo 6 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539 . 5. La commissione può attribuire ai soggetti di cui al comma 3, lettera a), in aggiunta all'intervento principale, ulteriori interventi, funzionalmente connessi con quelli ricompresi nel piano, di competenza di altri soggetti. 6. Si applicano agli interventi di cui al presente decreto le disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 , e successive modificazioni ed integrazioni. Fermo il disposto dell'articolo 6, comma 5, della predetta legge, così come sostituito dall' articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216 , il piano indica, altresì, gli ulteriori progetti da sottoporre al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. (( 6-bis. La commissione stabilisce i criteri e le modalità a cui dovranno attenersi i soggetti di cui al comma 3, lettera a), per assicurare in maniera unitaria il monitoraggio permanente, sia quantitativo che qualitativo, degli interventi. )) 7. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 651 )) . 8. Il Ministro dei lavori pubblici assicura il monitoraggio e la vigilanza sulla esecuzione delle opere pubbliche di competenza dello Stato, nonchè di quelle i cui progetti sono sottoposti ((. . .)) al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, a norma del comma 5 dell'articolo 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 , e successive modificazioni, ((. . .)) . 9. I soggetti di cui al comma 3, lettera a), possono attribuire, mediante apposite convenzioni, le funzioni di stazione appaltante, anche relativamente alla progettazione, al (( provveditorato regionale alle opere pubbliche)) . 10. La commissione stabilisce le modalità per assicurare la trasparenza delle decisioni e degli atti concernenti l'attuazione del piano e l'informazione della pubblica opinione. La commissione riferisce ((ogni tre mesi)) al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi. 11. Con successivi provvedimenti legislativi riguardanti l'intero territorio nazionale saranno assunte le ulteriori iniziative per assicurare il pieno conseguimento delle finalità di cui al comma 1. 12. Nell'ambito del piano di cui al comma 2 è determinato il contributo da erogarsi ((. . .)) per l'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.a., per l'assolvimento dei compiti indicati (( al comma 4)) . 13. I finanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 2, da realizzare ((su area ubicata almeno parzialmente su territorio della Santa Sede e almeno parzialmente di proprietà della stessa)) sono subordinati alla definizione consensuale, mediante scambio di note, tra la Santa Sede e lo Stato italiano, delle modalità di attuazione degli interventi.
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Il Decreto-Legge 551/1996 rappresenta il quadro normativo di riferimento per finanziamenti pubblici, opere infrastrutturali e interventi di edilizia pubblica legati al Giubileo 2000. Amministratori pubblici, enti territoriali e società a capitale pubblico devono consultarlo per comprendere le modalità di accesso ai finanziamenti, le procedure di monitoraggio, le responsabilità in caso di inadempienze e le regole sulla trasparenza amministrativa. Il decreto si interfaccia con la legge 109/1994 sui lavori pubblici e prevede specifiche disposizioni per interventi su territorio della Santa Sede.
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