Legge

Legge 55/1990

Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale.

Pubblicato: 23/03/1990 In vigore dal: 19/03/1990 Documento ufficiale

Quali sono i poteri investigativi e le misure previste dalla Legge 55/1990 nei confronti di soggetti pericolosi per la sicurezza pubblica?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 55/1990 introduce disposizioni per prevenire la delinquenza di tipo mafioso e altre gravi forme di pericolosità sociale, modificando l'articolo 2-bis della Legge 575/1965. Il procuratore della Repubblica e il questore possono condurre indagini approfondite sul tenore di vita, le disponibilità finanziarie e il patrimonio di soggetti sottoposti a misure di prevenzione, avvalendosi della Guardia di Finanza e della polizia giudiziaria. Le indagini si estendono anche al coniuge, ai figli, a conviventi e a persone fisiche o giuridiche il cui patrimonio il soggetto può controllare direttamente o indirettamente. In particolare, gli investigatori accertano se i soggetti titolari di licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni ad albi professionali, beneficiari di contributi, finanziamenti o mutui agevolati dello Stato, enti pubblici o Comunità europee. La norma prevede inoltre che il procuratore della Repubblica o il questore possono richiedere al presidente del tribunale il sequestro anticipato dei beni prima dell'udienza, qualora sussista concreto pericolo di dispersione o alienazione, con decreto motivato entro cinque giorni.

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Riferimento normativo

LEGGE 19 marzo 1990, n. 55

Testo normativo

LEGGE n. 55/1990 # LEGGE 19 marzo 1990, n. 55 ## Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. L' articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575 , è sostituito dal seguente: "Art. 2-bis. - 1. Il procuratore della Repubblica o il questore territorialmente competente a richiedere l'applicazione di una misura di prevenzione procedono, anche a mezzo della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie e sul patrimonio dei soggetti indicati all'articolo 1 nei cui confronti possa essere proposta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con o senza divieto od obbligo di soggiorno, nonchè, avvalendosi della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sull'attività economica facente capo agli stessi soggetti, allo scopo anche di individuare le fonti di reddito. 2. Accertano, in particolare, se dette persone siano titolari di licenze, di autorizzazioni, di concessioni o di abilitazioni all'esercizio di attività imprenditoriali e commerciali, comprese le iscrizioni ad albi professionali e pubblici registri, se beneficiano di contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concesse o erogate da parte dello Stato, degli enti pubblici o delle Comunità europee. 3. Le indagini sono effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti indicati al comma 1 nonchè nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, società, consorzi od associazioni, del cui patrimonio i soggetti medesimi risultano poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente. 4. Quando vi sia concreto pericolo che i beni di cui si prevede debba essere disposta la confisca ai sensi dell'articolo 2-ter vengano dispersi, sottratti od alienati, il procuratore della Repubblica o il questore, con la proposta, possono richiedere al presidente del tribunale competente per l'applicazione della misura di prevenzione, di disporre anticipatamente il sequestro dei beni prima della fissazione dell'udienza. 5. Il presidente del tribunale provvede con decreto motivato entro cinque giorni dalla richiesta. Il sequestro eventualmente disposto perde efficacia se non convalidato dal tribunale entro treta giorni dalla proposta. Si osservano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 2-ter; se i beni sequestrati sono intestati a terzi si applica il procedimento di cui al quinto comma dello stesso articolo 2-ter. 6. Il procuratore della Repubblica e il questore possono richiedere, direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, ad ogni ente creditizio nonchè alle imprese, società ed enti di ogni tipo informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini nei confronti dei soggetti di cui ai commi precedenti. Previa autorizzazione del procuratore della Repubblica o del giudice procedente, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere al sequestro della documentazione con le modalità di cui agli articoli 253, 254 e 255 del codice di procedurea penale". AVVERTENZA: Nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 25 maggio 1990 si procederà alla ripubblicazione del testo della presente legge corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217 .

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