Legge

Legge 543/1996

Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti.

Pubblicato: 23/10/1996 In vigore dal: 23/10/1996 Documento ufficiale

Quali sono le principali modifiche apportate dal Decreto-Legge 543/1996 all'ordinamento della Corte dei conti in materia di sezioni giurisdizionali e procedure di appello?

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Il Decreto-Legge 543/1996 interviene sull'organizzazione della Corte dei conti per garantire l'esercizio delle funzioni giurisdizionali e di controllo con maggiore efficienza. La norma riguarda principalmente i magistrati della Corte dei conti e le amministrazioni pubbliche coinvolte in giudizi contabili. In pratica, il decreto istituisce una terza sezione giurisdizionale centrale, modifica le procedure di appello dalle sezioni regionali a quelle centrali (con competenza in tutte le materie), e introduce termini specifici per la proposizione dei ricorsi (60 giorni dalla notificazione o comunque entro un anno dalla pubblicazione della sentenza). Per i giudizi in materia pensionistica, l'appello è consentito solo per motivi di diritto, mentre questioni di fatto rimangono quelle relative a infermità, lesioni o morte da causa di servizio. Il ricorso alle sezioni centrali sospende l'esecuzione della sentenza impugnata, salvo che la sezione centrale non disponga diversamente con ordinanza motivata. La norma prevede anche disposizioni transitorie per gli appelli già proposti e meccanismi di rimessione in termini per errori scusabili nelle modalità di presentazione.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1996, n. 543

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 543/1996 # DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1996, n. 543 ## Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di ordinamento della Corte dei conti per garantire, con la necessaria immediatezza, l'esercizio delle funzioni giurisdizionali e di controllo, anche a seguito di talune esigenze emerse nella fase di prima attuazione delle disposizioni dettate dal decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19 , e dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1 Sezioni giurisdizionali 1. Il comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19 , è sostituito dai seguenti: " 5. Avverso le sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali, salvo quanto disposto in attuazione dell'articolo 23 dello statuto della regione Sicilia, è ammesso l'appello alle sezioni giurisdizionali centrali che giudicano con cinque magistrati e con competenza in tutte le materie attribuite alla giurisdizione della Corte dei conti. Nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per soli motivi di diritto; costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni. ((5-bis. L'appello è proponibile dalle parti, dal procuratore regionale competente per territorio o dal procuratore generale, entro sessanta giorni dalla notificazione o, comunque, entro un anno dalla pubblicazione. Entro i trenta giorni successivi esso deve essere depositato nella segreteria del giudice d'appello con la prova delle avvenute notifiche, unitamente alla copia della sentenza appellata. Agli appelli si applicano le disposizioni di cui all' articolo 3 della legge 21 marzo 1953, n. 161 . La facoltà attribuita all'amministrazione dall'articolo 6, comma 4, si applica anche ai giudizi di appello in materia pensionistica e comprende il potere di proposizione del gravame. 5-ter. Il ricorso alle sezioni giurisdizionali centrali sospende l'esecuzione della sentenza impugnata. La sezione giurisdizionale centrale, tuttavia, su istanza del procuratore regionale territorialmente competente o del procuratore generale, quando vi siano ragioni fondate ed esplicitamente motivate può disporre, con ordinanza motivata, sentite le parti, che la sentenza sia provvisoriamente esecutiva. I procedimenti pendenti presso le sezioni giurisdizionali centrali, non ancora definiti in prima istanza, sono rimessi alle sezioni giurisdizionali competenti per territorio. Nei giudizi dinanzi alle sezioni giurisdizionali regionali il patrocinio legale è esercitato da avvocati o procuratori legali iscritti nei relativi albi professionali)) . ((5-quater. Sono abrogati gli articoli 3, secondo comma , e 4, secondo comma, del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 . I giudizi avverso le sentenze emesse dalla sezione giurisdizionale per la regione siciliana pendenti innanzi alle sezioni riunite della Corte dei conti sono devoluti, nello stato in cui si trovano e fino all'istituzione della competente sezione giurisdizionale centrale d'appello per la regione siciliana, alla prima sezione giurisdizionale centrale d'appello)) . 2. Le sezioni riunite di cui all' articolo 1, comma 7, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19 , giudicano con sette magistrati. ((2-bis. In relazione agli appelli proposti dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 8 marzo 1993, n. 54 , sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le sezioni giurisdizionali centrali possono riconoscere, per quanto concerne le modalità di presentazione dell'appello, l'errore scusabile e disporre la rimessione in termini)) . 3. Dopo il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19 , è inserito il seguente: "8-bis. È istituita una terza sezione giurisdizionale centrale. Per le esigenze delle funzioni giurisdizionali, di controllo e referenti al Parlamento, alle sezioni della Corte, il cui carico di lavoro sia ritenuto particolarmente consistente, possono essere assegnati, con delibera del consiglio di presidenza, presidenti aggiunti o di coordinamento; il numero totale dei presidenti aggiunti e di coordinamento non può essere superiore a dieci unità." ((3-bis. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19 , è sostituito dal seguente: "1. Prima di emettere l'atto di citazione in giudizio, il procuratore regionale invita il presunto responsabile del danno a depositare, entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla notifica della comunicazione dell'invito, le proprie deduzioni ed eventuali documenti. Nello stesso termine il presunto responsabile può chiedere di essere sentito personalmente. Il procuratore regionale emette l'atto di citazione in giudizio entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni da parte del presunto responsabile del danno. Eventuali proroghe di quest'ultimo termine sono autorizzate dalla sezione giurisdizionale competente, nella camera di consiglio a tal fine convocata; la mancata autorizzazione obbliga il procuratore ad emettere l'atto di citazione ovvero a disporre l'archiviazione entro i successivi 45 giorni". 3-ter. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19 , è aggiunto il seguente: "4-bis. La delega di adempimenti istruttori a funzionari regionali è disposta d'intesa con il presidente della regione o della provincia autonomà")) .

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Il Decreto-Legge 543/1996 è il riferimento normativo per l'ordinamento della Corte dei conti, le sezioni giurisdizionali regionali e centrali, i procedimenti di appello contabile e le controversie in materia pensionistica. Magistrati contabili, procuratori regionali e amministrazioni pubbliche lo consultano per questioni relative a giurisdizione della Corte dei conti, sospensione dell'esecuzione, competenza territoriale e termini procedurali nei giudizi contabili.

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