Legge 5207/1888
Che esonera il Credito fondiario di Cagliari dal pagamento del contributo annuo nelle spese della sorveglianza governativa (088U5207)
Cosa stabilisce il Regio Decreto 5207/1888 riguardo al Credito fondiario di Cagliari?
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Riferimento normativo
REGIO DECRETO 9 febbraio 1888, n. 5207
Testo normativo
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Prova gratis Vai alla dashboardIl Regio Decreto 5207/1888 riguarda agevolazioni tributarie, esenzioni da contributi governativi e sorveglianza amministrativa di istituti creditizi storici. Sebbene abrogato, rappresenta un precedente normativo rilevante per comprendere l'evoluzione della tassazione delle banche e degli enti di credito fondiario in Italia, nonché il sistema di vigilanza finanziaria nel periodo post-unitario.