Quali sono le principali disposizioni della Legge 520/1995 riguardanti i rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 520/1995 rappresenta il quadro normativo che disciplina i rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI), sulla base di un'intesa sottoscritta il 20 aprile 1993. La legge si applica alla CELI, alle comunità che ne fanno parte, agli enti e agli organi che la costituiscono, regolando aspetti fondamentali della loro posizione giuridica nel territorio nazionale. Un elemento cruciale della normativa è l'abrogazione della legislazione precedente: con l'entrata in vigore della legge, cessano di avere efficacia le disposizioni della Legge 24 giugno 1929, n. 1159 (relativa ai culti ammessi) e del Regio Decreto 28 febbraio 1930, n. 289 (norme di attuazione), specificamente nei confronti della CELI. Questo significa che la Chiesa Evangelica Luterana esce dal regime generale dei "culti ammessi" per acquisire una disciplina specifica e autonoma. La legge rappresenta un riconoscimento particolare della CELI come interlocutore privilegiato dello Stato, con una regolamentazione dedicata che sostituisce completamente la normativa fascista precedente.
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Riferimento normativo
LEGGE 29 novembre 1995, n. 520
Testo normativo
LEGGE n. 520/1995
# LEGGE 29 novembre 1995, n. 520
## Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa
Evangelica Luterana in Italia (CELI).
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 (Abrogazione della normativa sui culti ammessi) 1. I rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI) sono regolati dalle disposizioni degli articoli che seguono, sulla base dell'intesa stipulata il 20 aprile 1993, allegata alla presente legge. 2. Con l'entrata in vigore della presente legge le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159 , e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289 , cessano di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi della CELI e delle Comunità, degli enti che ne fanno parte e degli organi e persone che la costituiscono. AVVERTENZA Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - La legge 24 giugno 1929, n. 1159 , reca: "Disposizioni sull'esercizio di culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi". - Il R.D. 28 febbraio 1930, n. 289 , reca: "Norme per l'attuazione della legge 24 giugno 1929, n. 1159 , sui culti ammessi nello Stato e per coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato".
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La Legge 520/1995 è il riferimento normativo per la disciplina della Chiesa Evangelica Luterana in Italia, le intese tra Stato e confessioni religiose, e l'abrogazione della legislazione sui culti ammessi. Consulenti legali e amministratori di enti religiosi la consultano per questioni relative a personalità giuridica, capacità patrimoniale, matrimonio religioso e regime fiscale delle confessioni.
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