Quali sono i requisiti e le condizioni per applicare la Legge 52/1991 alla cessione di crediti d'impresa?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 52/1991 disciplina il trasferimento di crediti pecuniari quando ricorrono specifiche condizioni. In primo luogo, il cedente deve essere un imprenditore e i crediti devono derivare da contratti stipulati nell'esercizio della sua attività d'impresa. In secondo luogo, il cessionario deve essere una banca, un intermediario finanziario autorizzato oppure una società di capitali che svolge professionalmente l'attività di acquisto di crediti d'impresa. La legge si applica esclusivamente alle cessioni a titolo oneroso, cioè quando il cedente riceve un corrispettivo economico. Per le cessioni che non rispettano questi requisiti, continua ad applicarsi la disciplina generale del codice civile in materia di cessione di crediti, senza i benefici e le semplificazioni previste dalla presente legge. Questo regime speciale è particolarmente rilevante per le aziende che necessitano di liquidità immediata attraverso la cessione dei propri crediti commerciali, operazione comunemente nota come factoring.
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Riferimento normativo
LEGGE 21 febbraio 1991, n. 52
Testo normativo
LEGGE n. 52/1991
# LEGGE 21 febbraio 1991, n. 52
## Disciplina della cessione dei crediti di impresa.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Ambito di applicazione 1. La cessione di crediti pecuniari verso corrispettivo è disciplinata dalla presente legge, quando concorrono le seguenti condizioni: a) il cedente è un imprenditore; b) i crediti ceduti sorgono da contratti stipulati dal cedente nell'esercizio dell'impresa; c) il cessionario è una banca o un intermediario finanziario disciplinato dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell' art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142 , il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa ((o un soggetto, costituito in forma di società di capitali, che svolge l'attività di acquisto di crediti, vantati nei confronti di terzi, da soggetti del gruppo di appartenenza che non siano intermediari finanziari oppure di crediti vantati da terzi nei confronti di soggetti del gruppo di appartenenza, ferme restando le riserve di attività previste ai sensi del citato testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)) . 2. Resta salva l'applicazione delle norme del codice civile per le cessioni di credito prive dei requisiti di cui al comma 1.
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La Legge 52/1991 è il riferimento normativo per la cessione di crediti d'impresa, factoring e operazioni di finanziamento tramite crediti commerciali. Commercialisti e consulenti aziendali la consultano per verificare i requisiti soggettivi del cedente e cessionario, la natura dei crediti cedibili e l'applicabilità della disciplina speciale rispetto alle norme civilistiche ordinarie.
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