Quali interventi nel settore dei trasporti sono finanziati dal Decreto-Legge 517/1996 e quali sono gli importi stanziati?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 517/1996 è un provvedimento di urgenza emanato dal Presidente della Repubblica per finanziare due categorie principali di interventi nel settore dei trasporti urbani e ferroviari. In primo luogo, autorizza per l'anno 1997 un limite di impegno trentennale di 100 miliardi di lire destinato ai sistemi di trasporto rapido di massa a guida vincolata (come metropolitane e tram innovativi) nelle città metropolitane e centri urbani, al fine di migliorare la mobilità e le condizioni ambientali. In secondo luogo, stanzia 150 miliardi di lire con limite di impegno decennale per il potenziamento e l'ammodernamento delle reti ferroviarie in concessione e in gestione commissariale governativa, con interconnessione con il trasporto urbano.
Il decreto riguarda enti pubblici e società di trasporto che operano nel settore ferroviario e della mobilità urbana, escludendo però gli enti in gestione commissariale governativa dal beneficio della garanzia statale sui mutui. In pratica, il provvedimento consente l'accensione di nuovi mutui per completare programmi già avviati, elevando i limiti di impegno precedentemente fissati. Un aspetto rilevante è la modifica del termine per l'adozione di determinati atti, prorogato da 90 a 240 giorni. Successivamente, la Legge 228/2012 ha ridotto l'autorizzazione di spesa di 45 milioni di euro a decorrere dal 2013.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 4 ottobre 1996, n. 517
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 517/1996
# DECRETO-LEGGE 4 ottobre 1996, n. 517
## Interventi nel settore dei trasporti.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rifinanziare gli interventi di cui all' articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211 , per l'installazione di sistemi di trasporto rapido di massa a guida vincolata in sede propria a carattere innovativo, finalizzati al miglioramento della mobilità e delle condizioni ambientali delle città metropolitane e dei centri urbani, nonchè il potenziamento e l'ammodernamento delle reti ferroviarie di cui all' articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 , per la relativa interconnessione con il trasporto urbano; Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di definire il limite del concorso dello Stato alla garanzia dei mutui per gli interventi di cui all' articolo 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211 , in favore degli enti indicati nell' articolo 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 385 , con esclusione degli enti in gestione commissariale governativa; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 ottobre 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1 Rifinanziamento di interventi nel settore dei trasporti 1. Per consentire la prosecuzione degli interventi concernenti i sistemi di trasporto rapido di massa di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211 , è autorizzato per l'anno 1997 il limite di impegno trentennale di lire 100 miliardi per le finalità di cui all'articolo 9 della stessa legge n. 211. ((2)) 2. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge 26 febbraio 1992, n. 211 , le parole: "entro novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro duecentoquaranta giorni". 3. Per consentire il completamento dei programmi di potenziamento ed ammodernamento delle ferrovie in concessione ed in gestione commissariale governativa di cui all' articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 , è autorizzata l'accensione di ulteriori mutui in relazione al limite di impegno decennale di lire 150 miliardi per l'anno 1997, intendendosi conseguentemente elevato il limite di cui al medesimo articolo 2, comma 3. --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 64) che "L'autorizzazione di spesa prevista dall' articolo 1, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611 , è ridotta di euro 45.000.000 a decorrere dall'anno 2013."
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Il Decreto-Legge 517/1996 disciplina il finanziamento di sistemi di trasporto rapido di massa e il potenziamento ferroviario, con riferimento a mutui garantiti dallo Stato, limiti di impegno pluriennali e interventi infrastrutturali. Consulenti e amministratori pubblici lo consultano per questioni relative a rifinanziamenti di opere pubbliche, garanzie statali su prestiti, e programmazione della spesa per infrastrutture di mobilità urbana e ferroviaria.
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