Quali sono le modifiche introdotte dalla Legge 513/1995 alle agevolazioni per l'assunzione di lavoratori nelle zone montane?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 513/1995 modifica l'articolo 18 della Legge 97/1994 sulle disposizioni per le zone montane, ampliando la platea dei lavoratori che possono essere assunti con agevolazioni. La modifica sostituisce il requisito di "residenti negli stessi comuni" con "residenti in comuni montani", estendendo così la possibilità di assumere coltivatori diretti non solo dal medesimo comune, ma da qualsiasi comune montano. Questo cambiamento consente alle imprese e ai datori di lavoro con sede nei comuni montani di assumere a tempo parziale o in forma stagionale coltivatori diretti iscritti allo SCAU (Stato Civile Agricoltori Utilizzatori) provenienti da altri comuni montani, sempre senza oneri previdenziali. La norma rappresenta un'agevolazione importante per le aziende agricole e le imprese montane, facilitando la reperibilità di manodopera stagionale e part-time nel settore agricolo, con benefici significativi in termini di costi previdenziali.
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Riferimento normativo
LEGGE 29 novembre 1995, n. 513
Testo normativo
LEGGE n. 513/1995
# LEGGE 29 novembre 1995, n. 513
## Modifica all'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97,
recante nuove disposizioni per le zone montane.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. All' articolo 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 , le parole: "residenti negli stessi comuni" sono sostituite dalle seguenti: "residenti in comuni montani". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 novembre 1995 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: DINI ------------ AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: - Il testo dell' art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), così come modificato dalla presente legge, è il seguente: "1. Le imprese e i datori di lavoro aventi sedi ed operanti nei comuni montani, in deroga alle norme sul collocamento della mano d'opera, possono assumere senza oneri previdenziali, a tempo parziale, ai sensi dell' art. 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 , o in forma stagionale, coltivatori diretti residenti in comuni montani, iscritti allo SCAU".
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La Legge 513/1995 riguarda le agevolazioni per l'assunzione di manodopera in zone montane, con particolare riferimento ai coltivatori diretti iscritti allo SCAU e alle deroghe alle norme sul collocamento della mano d'opera. Commercialisti e consulenti del lavoro la consultano per verificare i requisiti di esenzione dai contributi previdenziali, la qualificazione di "comune montano" e le modalità di assunzione a tempo parziale e stagionale nel settore agricolo.
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