Quali sono i compiti e i poteri della Commissione parlamentare d'inchiesta istituita dalla Legge 509/1996 sul fenomeno mafioso?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 509/1996 istituisce una Commissione parlamentare d'inchiesta con mandato specifico di verificare l'attuazione delle leggi antimafia e valutare l'efficacia dell'azione dello Stato contro il fenomeno mafioso. La Commissione opera secondo i poteri e le limitazioni dell'autorità giudiziaria, potendo condurre indagini e esami approfonditi. I suoi compiti principali includono: verificare l'applicazione della legge 646/1982 e della normativa antimafia vigente; accertare se la legislazione è adeguata e proporre riforme legislative e amministrative; analizzare i mutamenti e le trasformazioni del fenomeno mafioso nel tempo; riferire periodicamente al Parlamento sui risultati delle indagini. La Commissione ha competenza non solo sulla mafia, ma anche sulla camorra e su tutte le associazioni criminali che presentano le caratteristiche previste dall'articolo 416-bis del codice penale, garantendo così un'azione coordinata contro la criminalità organizzata su scala nazionale.
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Riferimento normativo
LEGGE 1 ottobre 1996, n. 509
Testo normativo
LEGGE n. 509/1996
# LEGGE 1 ottobre 1996, n. 509
## Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul
fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Istituzione e compiti 1. È istituita, per la durata della XIII Legislatura, ai sensi dell' articolo 82 della Costituzione , una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia, con il compito di: a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646 , e successive modificazioni, e delle altre leggi dello Stato, nonchè degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso; b) accertare la congruità della normativa vigente, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria; c) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni; d) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori, nonchè ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente. 2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. 3. Eguali compiti sono attribuiti alla Commissione con riferimento alla camorra ed alle altre associazioni comunque denominate, che abbiano le caratteristiche di cui all' articolo 416-bis del codice penale . 4. La Commissione può organizzare i suoi lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui all'articolo 6. AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: - La legge 13 settembre 1982, n. 646 , reca: "Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, e 31 maggio 1965, n. 575 . Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia".
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La Legge 509/1996 rappresenta il fondamento normativo per le commissioni parlamentari d'inchiesta sulla criminalità organizzata, operando secondo l'articolo 82 della Costituzione e coordinandosi con la legge 646/1982 sulle misure di prevenzione patrimoniale. Magistrati, forze dell'ordine e consulenti legali la consultano per comprendere i poteri investigativi delle commissioni parlamentari, l'articolo 416-bis del codice penale sulle associazioni mafiose, e le competenze in materia di cooperazione giudiziaria internazionale e prevenzione della criminalità.
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