Legge

Legge 509/1995

Disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale.

Pubblicato: 02/12/1995 In vigore dal: 01/12/1995 Documento ufficiale

Quali sono le disposizioni del Decreto-Legge 509/1995 in materia di finanziamento del Servizio sanitario nazionale e come vengono gestiti i mutui concessi alle regioni?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 509/1995 affronta l'emergenza finanziaria del Servizio sanitario nazionale per gli anni 1993-1994, autorizzando la Cassa depositi e prestiti a concedere finanziamenti alle regioni entro i limiti specificati nella tabella A allegata. I mutui vengono erogati in due quote uguali, con la seconda somministrazione non prima del 30 settembre 1995, secondo le indicazioni del direttore generale della Cassa. La normativa esclude dalla sua applicazione la Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano, che provvedono autonomamente secondo la legge 724/1994. Qualora i finanziamenti concessi superino le effettive maggiori esigenze accertate in sede di verifica della spesa sanitaria, la differenza deve essere versata all'entrata del bilancio dello Stato. I mutui, comprensivi degli interessi di preammortamento, vengono rimborsati dal Ministero del tesoro alla Cassa depositi e prestiti in venti annualità posticipate a partire dall'anno successivo all'erogazione, con un onere stimato in 400 miliardi di lire a decorrere dal 1996, finanziato attraverso gli stanziamenti del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 1 dicembre 1995, n. 509

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 509/1995 # DECRETO-LEGGE 1 dicembre 1995, n. 509 ## Disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare le maggiori spese sostenute dalle unità sanitarie locali negli anni 1993-1994 e per accelerare le procedure di approvazione dei progetti di edilizia sanitaria, nonchè in materia di spesa farmaceutica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 dicembre 1995; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1 Finanziamento oneri di parte corrente del Servizio sanitario nazionale 1. Per fronteggiare le maggiori occorrenze finanziarie di parte corrente del Servizio sanitario nazionale per gli anni 1993 e 1994, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alle regioni finanziamenti entro il limite massimo degli importi indicati nell'allegata tabella A. Con determinazione del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, da adottarsi esclusivamente sulla base delle indicazioni di cui alla predetta tabella A, si provvede alla concessione dei mutui ed alla contestuale somministrazione in due quote uguali, di cui la seconda non può essere concessa prima del 30 settembre 1995. La regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle predette eventuali maggiori occorrenze finanziarie ai sensi dell' articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 . Non si applica il disposto di cui all' articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155 . 2. Qualora l'importo dei finanziamenti concessi ai sensi del comma 1 dovesse eccedere le maggiori esigenze accertate in sede di verifica della spesa sanitaria per gli anni 1993 e 1994, condotta nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la differenza deve essere versata all'entrata del bilancio dello Stato. 3. I mutui di cui al comma 1, aumentati degli interessi di preammortamento, sono rimborsati alla Cassa depositi e prestiti dal Ministero del tesoro in venti annualità posticipate decorrenti dall'anno successivo a quello della somministrazione. All'onere per l'ammortamento dei mutui, valutato in lire 400 miliardi a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante utilizzo della proiezione per gli anni 1996 e 1997 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. 4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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