Disposizioni urgenti per l'esercizio dei diritti connessi alle
partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici eccedenti
il limite previsto dallo statuto delle societa' partecipate, nonche'
per la definizione delle procedure liquidatorie dell'EFIM.
Cosa prevede il Decreto-Legge 504/1996 riguardo all'esercizio dei diritti di voto sulle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici che superano i limiti statutari?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 504/1996 disciplina il regime delle partecipazioni azionarie detenute dallo Stato e dagli enti pubblici nelle società private, affrontando il problema delle quote che eccedono i limiti previsti dagli statuti sociali. La norma si applica specificamente quando lo Stato o enti pubblici controllati detengono partecipazioni superiori a quanto consentito dagli statuti delle società partecipate. In pratica, il decreto stabilisce che il superamento di tali limiti comporta il divieto di esercitare il diritto di voto e tutti gli altri diritti amministrativi sulle quote eccedenti, mentre rimangono salvi i diritti di natura patrimoniale (come la riscossione di dividendi). Questo meccanismo è rilevante per le aziende con partecipazione pubblica e per i commercialisti che gestiscono operazioni di razionalizzazione del portafoglio partecipativo dello Stato, poiché impedisce che la pubblica amministrazione eserciti un controllo gestionale sproporzionato rispetto ai limiti statutari concordati.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 28 settembre 1996, n. 504
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 504/1996
# DECRETO-LEGGE 28 settembre 1996, n. 504
## Disposizioni urgenti per l'esercizio dei diritti connessi alle
partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici eccedenti
il limite previsto dallo statuto delle societa' partecipate, nonche'
per la definizione delle procedure liquidatorie dell'EFIM.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per consentire l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici eccedenti il limite previsto dallo statuto delle società partecipate, nonchè per la definizione delle procedure liquidatorie dell'EFIM; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1 1. All' articolo 3, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474 , il primo periodo è sostituito dal seguente: "2. Con riferimento alle partecipazioni azionarie diverse da quelle detenute dallo Stato, da enti pubblici o da soggetti da questi controllati, (( . . . )) , il superamento del limite di cui al comma 1 comporta divieto di esercitare il diritto di voto e comunque i diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, attinenti alle partecipazioni eccedenti il limite stesso.".
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Il Decreto-Legge 504/1996 è il riferimento normativo per le partecipazioni azionarie pubbliche, il divieto di voto su quote eccedenti i limiti statutari e la disciplina dei diritti patrimoniali versus amministrativi. Commercialisti e consulenti aziendali lo consultano per operazioni di razionalizzazione del portafoglio pubblico, governance delle società partecipate e compliance con i vincoli statutari nelle partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici.
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