Cosa prevede la Legge 5/1990 riguardo alle elezioni dei comitati dell'emigrazione italiana?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 5/1990 dispone il rinvio di 7 mesi delle elezioni per il rinnovo dei comitati dell'emigrazione italiana rispetto alla scadenza triennale ordinaria prevista dalla legge 8 maggio 1985, n. 205. Questa norma si applica agli organi rappresentativi degli italiani all'estero e riguarda direttamente i cittadini italiani emigrati e le strutture consolari competenti. In pratica, anziché procedere alle elezioni secondo il ciclo triennale standard, il legislatore ha posticipato di sette mesi lo svolgimento delle consultazioni elettorali. La norma contiene anche una clausola di salvaguardia: qualora alla data delle elezioni rinviate non fosse ancora entrata in vigore una nuova normativa elettorale, si sarebbe applicata la disciplina prevista dalla legge 16 agosto 1986, n. 530, garantendo così continuità normativa e certezza procedurale.
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Riferimento normativo
LEGGE 17 gennaio 1990, n. 5
Testo normativo
LEGGE n. 5/1990
# LEGGE 17 gennaio 1990, n. 5
## Rinvio delle elezioni dei comitati dell'emigrazione italiana.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. La data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei comitati dell'emigrazione italiana è rinviata di 7 mesi rispetto alla scadenza triennale indicata nell' articolo 8, primo comma, della legge 8 maggio 1985, n. 205 . 2. Qualora alla data delle elezioni di cui al comma 1 non sia entrata in vigore la nuova normativa elettorale, si applicherà la disciplina prevista dalla legge 16 agosto 1986, n. 530 . AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1, comma 1: Il testo dell' art. 8 della legge n. 205/1985 ("Istituzione dei comitati dell'emigrazione ialiana") è il seguente: "Art. 8 (Durata in carica e decadenza dei membri). - I componenti del comitato dell'emigrazione italiana restano in carica tre anni e sono rieleggibili. I membri deceduti o decaduti sono sostituiti di diritto con i primi candidati non eletti della lista cui appartengono. La mancata partecipazione immotivata per tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica. Ove manchino candidati non eletti ed il numero dei membri del comitato di riduca a meno della metà, il comitato viene sciolto dal capo dell'ufficio consolare e si procede a nuove elezioni per il rinnovo dell'intero comitato entro tre mesi dalla data di scioglimento". Nota all'art. 1, comma 2: La legge n. 530/1986 reca: "Modifiche alla legge 8 maggio 1985, n. 205 , ed alle relative norme regolamentari di esecuzione, in materia di prime elezioni dei comitati dell'emigrazione italiana".
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La Legge 5/1990 riguarda il rinvio delle elezioni dei comitati dell'emigrazione italiana e si coordina con la legge 205/1985 sull'istituzione di tali comitati e la legge 530/1986 sulle modifiche alla normativa elettorale. Consulenti e operatori delle comunità italiane all'estero fanno riferimento a questa normativa per questioni relative a mandati triennali, procedure elettorali consolari e rappresentanza degli emigrati.
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