Legge 491/1995
Rifinanziamento degli interventi programmati in agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46.
Qual era l'oggetto del Decreto-Legge 491/1995 e quale è stato il suo destino normativo?
Il decreto è decaduto secondo quanto previsto dalla disciplina dei decreti-legge, che richiedono la conversione in legge entro 60 giorni dalla loro emanazione. Tuttavia, gli effetti già prodotti dal decreto durante il periodo di vigenza sono stati preservati e mantenuti validi dalla Legge 18 luglio 1996, n. 380, che ha provveduto a salvaguardare le conseguenze giuridiche e finanziarie generate dal provvedimento.
Questo meccanismo di "sanatoria" è frequente nella pratica legislativa italiana quando decreti-legge non vengono convertiti nei termini previsti, ma i loro effetti risultano comunque opportuno mantenere. La legge di conversione successiva interviene quindi a regolarizzare la situazione, evitando vuoti normativi e garantendo la continuità amministrativa.
Per le aziende agricole e i soggetti beneficiari degli interventi, la rilevanza pratica consiste nella certezza che i finanziamenti e i benefici ricevuti durante la vigenza del decreto mantengono piena validità nonostante la successiva decadenza formale del provvedimento.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 20 novembre 1995, n. 491
Testo normativo
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Prova gratis Vai alla dashboardIl Decreto-Legge 491/1995 riguarda il rifinanziamento di interventi agricoli e rappresenta un caso di decadenza normativa con effetti salvaguardati, rilevante per chi opera nel settore agroalimentare e necessita di chiarimenti su programmi di sostegno agricolo e continuità dei finanziamenti pubblici. Commercialisti e consulenti aziendali lo consultano in relazione a contributi agricoli, agevolazioni di settore e validità dei benefici ricevuti durante periodi di vigenza di decreti-legge non convertiti.