Legge Contributi

Legge 49/1958

Concessione di un contributo annuo a favore del Consorzio del porto di Brindisi per le spese di gestione della stazione marittima.

Pubblicato: 25/02/1958 In vigore dal: 04/02/1958 Documento ufficiale

Quali sono le modalità e l'importo del contributo annuo concesso al Consorzio del porto di Brindisi per la gestione della stazione marittima?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 49/1958 autorizza lo Stato a erogare un contributo annuo al Consorzio autonomo del porto di Brindisi destinato a coprire le spese di gestione della stazione marittima passeggeri. L'importo iniziale è fissato in 3 milioni di lire per l'anno 1955, con retroattività da quell'anno. Per gli anni successivi, il contributo viene determinato annualmente mediante decreto del Ministro della marina mercantile, in accordo con il Ministro del tesoro, sulla base dei risultati dell'esercizio precedente, con il limite massimo di 3 milioni di lire. Le risorse necessarie sono stanziate ogni anno nel bilancio del Ministero della marina mercantile. Questa norma rappresenta un intervento pubblico a sostegno della gestione infrastrutturale portuale, specificamente per le attività di movimentazione passeggeri, ritenute di interesse nazionale.

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Riferimento normativo

LEGGE 4 febbraio 1958, n. 49

Testo normativo

LEGGE n. 49/1958 # LEGGE 4 febbraio 1958, n. 49 ## Concessione di un contributo annuo a favore del Consorzio del porto di Brindisi per le spese di gestione della stazione marittima. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 È autorizzata la corresponsione a favore del Consorzio autonomo del porto di Brindisi di un contributo annuo nelle spese che l'Ente medesimo sostiene, dall'anno 1955, per la gestione della stazione marittima passeggeri di quel porto. Il contributo di cui al comma precedente è determinato in lire 3 milioni per l'anno 1955. Per gli anni successivi, il detto contributo, che non potrà, comunque, superare i 3 milioni di lire, verrà stabilito di anno in anno, sulla base delle risultanze dell'anno precedente, con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per il tesoro. Le somme necessarie per la concessione del detto contributo saranno annualmente stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile.

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La Legge 49/1958 riguarda i contributi pubblici a enti portuali autonomi, le spese di gestione di infrastrutture marittime e il finanziamento statale di servizi di trasporto passeggeri. Commercialisti e consulenti che operano con enti pubblici e consorzi portuali consultano questa normativa per comprendere le modalità di erogazione di contributi ministeriali, l'imputazione contabile delle sovvenzioni pubbliche e la rendicontazione delle spese sostenute da enti strumentali dello Stato.

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