Legge

Legge 486/1996

Disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali delle aree di Bagnoli e di Sesto San Giovanni.

Pubblicato: 21/09/1996 In vigore dal: 20/09/1996 Documento ufficiale

Quali sono le disposizioni principali del Decreto-Legge 486/1996 per il risanamento dei siti industriali di Bagnoli e Sesto San Giovanni?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 486/1996 è stato emanato per affrontare l'emergenza ambientale e occupazionale derivante dalla cessazione delle attività industriali, in particolare dell'ETERNIT, nelle aree di Bagnoli (Napoli) e Sesto San Giovanni. La norma si applica al risanamento ambientale di questi siti e alla gestione del personale dell'ILVA e delle società collegate, prevedendo il loro assorbimento da parte dell'IRI o di società partecipate per le attività di bonifica. Il decreto ha subito numerose abrogazioni nel corso del tempo, in particolare con la Legge 388/2000, che ha eliminato gran parte delle disposizioni originarie relative ai finanziamenti e alle modalità operative. Attualmente, rimangono in vigore le disposizioni relative alla bonifica dell'arenile di Coroglio-Bagnoli e dell'area marina, con l'applicazione di procedure di valutazione ambientale integrate (VIA-VAS) e analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica, affidate al Commissario straordinario con il supporto dell'Istituto Superiore di Sanità.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 20 settembre 1996, n. 486

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 486/1996 # DECRETO-LEGGE 20 settembre 1996, n. 486 ## Disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali delle aree di Bagnoli e di Sesto San Giovanni. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il risanamento ambientale delle aree industriali di Bagnoli e di Sesto San Giovanni; Considerato che con la cessazione dell'attività già svolta dall'ETERNIT, in attuazione delle decisioni CECA 89/218 e 94/259 , l'intervento relativo all'area di Bagnoli riveste carattere di priorità per l'elevato rischio ambientale e la grave crisi produttiva ed occupazionale della citata area, come rilevato nei protocolli di intesa del 5 novembre 1993 e 9 marzo 1994 sottoscritti dai Ministri interessati, dal presidente della regione Campania, dal comune di Napoli e dall'IRI; Considerato che analoghe esigenze di intervento urgente presenta l'area industriale di Sesto San Giovanni; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 settembre 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'ambiente; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1 1. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388 . 2. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 1, che saranno gestite secondo le modalità definite dal progetto di cui alla citata delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 20 dicembre 1994, viene utilizzato in via prioritaria il personale dell'ILVA e delle società collegate di cui alle intese con le parti sociali sottoscritte in data 9 e 12 marzo 1994 non in possesso dei requisiti soggettivi per avvalersi del pensionamento anticipato previsto dal decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e dal decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499 . 2-bis. Per le finalità di cui al comma 2 può essere utilizzato, nel limite massimo di 22 unità, anche il personale addetto, alla data del 14 giugno 1988, in modo continuativo e prevalente ad attività di servizio e di manutenzione nello stabilimento siderurgico dell'ILVA di Bagnoli tuttora dipendente da imprese operanti all'interno dello stabilimento ed identificato mediante attestato dell'Ispettorato del lavoro rilasciato sulla base della documentazione del rapporto di lavoro esistente presso il datore di lavoro. 2-ter. Le categorie di personale di cui ai commi 2 e 2-bis sono utilizzate attraverso l'assorbimento da parte dell'IRI o delle società partecipate di cui al comma 1, ovvero di società partecipate di nuova costituzione. 3. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388 . 3-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388 . 4. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388 . 5. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388 . 5-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388 . 6. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388 . 7. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388 . 8. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388 . 9. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388 . 10. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388 . 11. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388 . 12. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388 . 13. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388 . 14. Il Ministro dell'ambiente, nel termine di centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentiti la regione Campania, la provincia di Napoli ed il comune di Napoli, integra il piano di cui al comma 1 per la bonifica dell'arenile di Coroglio-Bagnoli e dell'area marina, definendo un primo stralcio del programma per un importo pari a 25 miliardi del quale disporre il finanziamento nell'ambito delle assegnazioni di risorse destinate all'area ad elevato rischio di crisi ambientale "Provincia di Napoli", di cui alla tabella 4 della delibera CIPE 21 dicembre 1993 e successive modifiche ed integrazioni di approvazione del programma triennale per l'azione pubblica per la tutela ambientale 1994-1996, così come rideterminata dal Ministero dell'ambiente ai sensi dell' articolo 16, comma 6, del decreto-legge 22 luglio 1996, n. 389 , e dell' articolo 24, comma 3, del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 461 . Gli interventi di ripristino, ove previsti dalla concessione demaniale relativa all'arenile e all'area marina, sono a carico degli eventuali concessionari. Secondo i criteri e le procedure previste dal presente comma sono utilizzate le eventuali ulteriori risorse destinate a tale scopo a valere su finanziamenti comunitari e nazionali. 14-bis. Fermo quanto previsto dall' articolo 33, comma 13-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014 n.133 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 , in relazione agli interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale relativi all'area marino-costiera di cui al comma 14 del presente articolo, per i quali sono in corso le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA), qualora la ridefinizione dei profili localizzativi consegua a modificazioni e integrazioni di singoli interventi già assoggettati a valutazione ambientale strategica (VAS), può procedersi alla valutazione integrata VIA-VAS. In tal caso, la valutazione integrata è effettuata dall'Autorità competente per la VIA e si conclude con l'adozione di un provvedimento unico. 14-ter. ((Per la definizione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale relativi all'area marino-costiera di cui al comma 14 del presente articolo, si applica la procedura di analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica, secondo criteri e metodi scientifici definiti in ambito nazionale e internazionale, basata anche sulla determinazione dei valori di fondo dei sedimenti. Per lo svolgimento delle attività di cui al primo periodo, il Commissario straordinario di cui all' articolo 33, comma 11-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 , si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'Istituto superiore di sanità nonchè, mediante la stipulazione di apposita convenzione ai sensi del quattordicesimo periodo del medesimo comma 11-bis, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale)) . 15. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388 .

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Il Decreto-Legge 486/1996 rappresenta il quadro normativo per la bonifica ambientale, il risanamento di siti industriali contaminati e la gestione occupazionale in aree di crisi. Consulenti ambientali e aziende operanti nel settore della bonifica fanno riferimento a questa norma per comprendere le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA), l'analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica, i finanziamenti pubblici per interventi di messa in sicurezza e le responsabilità dei concessionari demaniali.

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