Legge Contributi

Legge 480/1988

Modificazioni della normativa relativa al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.

Pubblicato: 12/11/1988 In vigore dal: 31/10/1988 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti per l'iscrizione obbligatoria al Fondo di previdenza per il personale di volo secondo la Legge 480/1988?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 480/1988 modifica la normativa sul Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, stabilendo criteri rigorosi di iscrizione obbligatoria. La norma si applica al personale di volo delle tre categorie previste dal codice della navigazione: piloti e comandanti, meccanici di bordo e personale di servizio complementare. L'iscrizione è obbligatoria per chi svolge servizio prevalentemente a bordo dell'aeromobile, ha età inferiore a 60 anni, è iscritto negli albi dell'Ente nazionale della gente dell'aria e possiede brevetti aeronautici validi con controlli medico-legali aggiornati presso l'aeronautica militare. La legge estende l'obbligo anche ai dipendenti di aziende di costruzioni aeronautiche e di servizi aerei non di linea, purché rispettino i medesimi requisiti di qualificazione professionale e medica. Un aspetto rilevante per le aziende è che la norma garantisce la continuità contributiva: coloro che avevano diritto all'iscrizione prima dell'entrata in vigore della legge mantengono automaticamente la loro posizione nel Fondo, evitando interruzioni nella copertura previdenziale.

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Riferimento normativo

LEGGE 31 ottobre 1988, n. 480

Testo normativo

LEGGE n. 480/1988 # LEGGE 31 ottobre 1988, n. 480 ## Modificazioni della normativa relativa al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Obbligo dell'iscrizione 1. L' articolo 4 della legge 13 luglio 1965, n. 859 , è sostituito dal seguente: "Art. 4 (Obbligo dell'iscrizione). - 1. Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo i soggetti appartenenti alle categorie del personale di volo previste dall' articolo 732 del codice della navigazione che: a) svolgano servizio in via prevalente a bordo dell'aeromobile; b) abbiano età inferiore ad anni 60; c) siano iscritti negli albi e nei registri tenuti dall'Ente nazionale della gente dell'aria; d) siano titolari di brevetti aeronautici, di licenza o di attestato, e sottoposti ai controlli periodici presso gli istituti medico-legali dell'aeronautica militare; e) siano dipendenti da aziende di navigazione aerea o di costruzioni aeronautiche e assunti con il contratto di lavoro disciplinato dagli articoli 900 e seguenti del codice della navigazione . 2. Sono, altresì, iscritti i soggetti indicati al comma 1 che abbiano i requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) e siano dipendenti da aziende esercenti i servizi aerei non di linea ai sensi degli articoli 788 e seguenti del codice della navigazione ". 2. Continuano ad essere iscritti al Fondo tutti coloro che ne avevano titolo alla data di entrata in vigore della presente legge. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - La legge n. 859/1965 reca: "Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea". - L' art. 732 del codice della navigazione è così formulato: "Art. 732 (Categorie del personale di volo). - Il personale di volo si distingue in tre categorie: 1) personale addetto al comando, alla guida e al pilotaggio di aeromobili; 2) personale addetto al controllo degli apparati motori e degli altri impianti di bordo; 3) personale addetto ai servizi complementari di bordo". - Gli articoli 788 e seguenti del codice della navigazione , come sostituiti dalla legge n. 862/1980 e dal regolamento di attuazione di cui al D.M. 18 giugno 1981 (suppl. ord. G.U. n. 183 del 6 luglio 1981 ) disciplinano i servizi di trasporto aereo non di linea, di lavoro aereo e le scuole di pilotaggio.

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La Legge 480/1988 è il riferimento normativo per l'iscrizione obbligatoria al Fondo di previdenza del personale di volo, disciplinando requisiti di età, qualificazione professionale, brevetti aeronautici e controlli medico-legali. Le aziende di navigazione aerea e di costruzioni aeronautiche devono garantire l'iscrizione dei dipendenti secondo le categorie del personale di volo definite dal codice della navigazione, con particolare attenzione ai servizi aerei non di linea e alla continuità contributiva previdenziale.

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