Quali sono le regole sull'appello contro le sentenze di proscioglimento secondo la Legge 46/2006?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 46/2006 ha modificato l'articolo 593 del codice di procedura penale per limitare la possibilità di appellare contro le sentenze di proscioglimento. In linea generale, sia il pubblico ministero che l'imputato potevano appellare contro le sentenze di condanna, ma le sentenze di proscioglimento erano considerate inappellabili, con rare eccezioni. La norma prevedeva che l'appello contro un proscioglimento fosse ammesso solo in presenza di nuove prove decisive, secondo quanto stabilito dall'articolo 603, comma 2 del codice di procedura penale, e il giudice doveva preliminarmente valutare l'ammissibilità dell'appello stesso. Tuttavia, questa disciplina è stata sottoposta a due importanti interventi della Corte costituzionale che ne hanno dichiarato l'illegittimità in parte: prima nel 2007 per quanto riguarda l'appello del pubblico ministero, poi nel 2008 per quanto riguarda l'appello dell'imputato nei reati diversi dalle contravvenzioni punite con sola ammenda. Queste sentenze costituzionali hanno di fatto ampliato le possibilità di impugnazione delle sentenze di proscioglimento, riconoscendo maggiori diritti sia al pubblico ministero che all'imputato.
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Riferimento normativo
LEGGE 20 febbraio 2006, n. 46
Testo normativo
LEGGE n. 46/2006
# LEGGE 20 febbraio 2006, n. 46
## Modifiche al codice di procedura penale, in materia di
inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. L' articolo 593 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "Art. 593 (Casi di appello). - 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le sentenze di condanna. 2. L'imputato e il pubblico ministero possono appellare contro le sentenze di proscioglimento nelle ipotesi di cui all'articolo 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva. Qualora il giudice, in via preliminare, non disponga la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale dichiara con ordinanza l'inammissibilità dell'appello. Entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento le parti possono proporre ricorso per cassazione anche contro la sentenza di primo grado. 3. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda". (1) ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte costituzionale con sentenza 24 gennaio - 6 febbraio 2007, n. 26 (in G.U. 1a s.s. 7/2/2007, n. 6) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo "nella parte in cui, sostituendo l' art. 593 del codice di procedura penale , esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva". --------------- AGGIORNAMENTO (3) La Corte costituzionale con sentenza 31 marzo - 4 aprile 2008,n . 85 (in G.U. 1a s.s. 9/04/2008, n. 16) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui, sostituendo l' art. 593 del codice di procedura penale , esclude che l'imputato possa appellare contro le sentenze di proscioglimento relative a reati diversi dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva.
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La Legge 46/2006 disciplina l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento e i casi di appello nel processo penale, con riferimento ai principi di parità delle armi tra accusa e difesa. Avvocati e magistrati consultano questa norma per questioni relative all'impugnazione delle sentenze, alle nuove prove decisive secondo l'articolo 603 cpp, e ai ricorsi per cassazione contro i provvedimenti di inammissibilità dell'appello.
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