Legge

Legge 44/2006

Nuove disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare.

Pubblicato: 17/02/2006 In vigore dal: 07/02/2006 Documento ufficiale

Quali sono i beneficiari dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare e quali importi spettano loro secondo la Legge 44/2006?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 44/2006 disciplina l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, una prestazione economica destinata a pensionati affetti da invalidità di guerra. Il beneficio si applica a invalidi di guerra iscritti in specifiche categorie della tabella E del Testo Unico sulle pensioni di guerra (DPR 915/1978), nonché ai grandi invalidi per servizio e ai decorati di medaglia d'oro al valor militare. L'importo principale è fissato in 900 euro mensili per dodici mensilità, completamente esenti da imposte, per gli invalidi delle categorie A, A-bis e numeri 1-4 della lettera A. Per gli invalidi delle categorie B, C, D ed E numero 1, l'assegno è ridotto del 50%, quindi pari a 450 euro mensili. La normativa è stata prorogata più volte nel tempo: originariamente prevista per il 2006-2007, è stata estesa fino al 2025 attraverso successive modifiche legislative. Le amministrazioni competenti nella liquidazione dei trattamenti pensionistici provvedono al pagamento diretto dell'assegno, con conguaglio per i periodi già percepiti secondo la normativa precedente.

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Riferimento normativo

LEGGE 7 febbraio 2006, n. 44

Testo normativo

LEGGE n. 44/2006 # LEGGE 7 febbraio 2006, n. 44 ## Nuove disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare. Art. 1 Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare 1. In relazione alla soppressione del servizio militare di leva e in attesa della riforma organica della disciplina dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, per gli anni 2006 e 2007 la misura dell'assegno previsto in favore dei pensionati affetti da invalidità ai sensi dell' articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288 , è fissata: a) in 900 euro mensili, esenti da imposte, per dodici mensilità in favore degli invalidi ascritti alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , e successive modificazioni; b) in misura ridotta del 50 per cento in favore degli invalidi ascritti alle lettere B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della citata tabella E. 2. Il beneficio di cui al comma 1 spetta altresì ai grandi invalidi per servizio previsti dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111 , nonchè ai pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella citata tabella E che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare. 3. I soggetti che alla data del 1° gennaio 2006 percepiscono l'assegno sostitutivo, ai sensi della legge 27 dicembre 2002, n. 288 , hanno diritto a percepire, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2006 e la data di entrata in vigore della presente legge, l'importo fissato dalla presente legge con detrazione delle somme eventualmente percepite nello stesso periodo ai sensi della citata legge n. 288 del 2002 . 4. Alla liquidazione degli assegni di cui alla presente legge provvedono le amministrazioni e gli enti già competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici agli aventi diritto. (1) (2) (3) (4) (5) (7) ((9)) ------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 3 dicembre 2009, n. 184 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni di cui all' articolo 1 della legge 7 febbraio 2006, n. 44 , hanno efficacia per gli anni 2008 e 2009 mediante corresponsione in un'unica soluzione nell'anno 2009 dell'assegno ivi previsto. ------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 3 dicembre 2009, n. 184 , come modificata dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni di cui all' articolo 1 della legge 7 febbraio 2006, n. 44 , hanno efficacia per gli anni 2013 e 2014 mediante corresponsione nel 2013 e 2014 dell'assegno ivi previsto." ------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 3 dicembre 2009, n. 184 , come modificata dal D.L. 31 dicembre 2014, n. 192 , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni di cui all' articolo 1 della legge 7 febbraio 2006, n. 44 , hanno efficacia per gli anni 2015 e 2016 mediante corresponsione nel 2015 e 2016 dell'assegno ivi previsto". ------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 3 dicembre 2009, n. 184 , come modificata dal D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni di cui all' articolo 1 della legge 7 febbraio 2006, n. 44 , hanno efficacia per gli anni 2017, 2018 e 2019 mediante corresponsione nel 2017, 2018 e 2019 dell'assegno ivi previsto". ------------- AGGIORNAMENTO (5) La L. 3 dicembre 2009, n. 184 , come modificata dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 , convertito con modificazioni dalla L. L. 28 febbraio 2020, n. 8 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni di cui all' articolo 1 della legge 7 febbraio 2006, n. 44 , hanno efficacia per gli anni 2020, 2021 e 2022 mediante corresponsione nel 2020, 2021 e 2022 dell'assegno ivi previsto". ------------- AGGIORNAMENTO (7) La L. 3 dicembre 2009, n. 184 , come modificata dal D.L. 30 dicembre 2023, n. 215 , convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni di cui all' articolo 1 della legge 7 febbraio 2006, n. 44 , hanno efficacia per l'anno 2024 mediante corresponsione nel 2024 dell'assegno ivi previsto". ------------- AGGIORNAMENTO (7) La L. 3 dicembre 2009, n. 184 , come modificata dal D.L. 27 dicembre 2024, n. 202 , convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15 , ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che "Le disposizioni di cui all' articolo 1 della legge 7 febbraio 2006, n. 44 , hanno efficacia dall'anno 2025 mediante corresponsione a decorrere dall'anno 2025 dell'assegno ivi previsto".

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L'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare è una prestazione previdenziale per invalidi di guerra, disciplinata dal Testo Unico sulle pensioni di guerra e dalla tabella E allegata. Commercialisti e consulenti previdenziali devono conoscere le categorie di invalidità, l'esenzione fiscale dell'importo erogato, e le modalità di liquidazione da parte degli enti pensionistici competenti, considerando anche le proroghe normative successive alla legge originaria.

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