Legge

Legge 433/1991

Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa.

Pubblicato: 18/01/1992 In vigore dal: 31/12/1991 Documento ufficiale

Quali sono gli interventi finanziati dalla Legge 433/1991 per la ricostruzione nelle zone colpite dal terremoto del dicembre 1990 in Sicilia?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 433/1991 stanzia un contributo straordinario di 3.870 miliardi di lire alla Regione Siciliana nel sessennio 1991-1996 per la ricostruzione dei comuni colpiti dal terremoto del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa. Di questi fondi, 3.115 miliardi sono destinati al recupero o ricostruzione del patrimonio edilizio privato. La normativa finanzia interventi su edifici pubblici e privati, infrastrutture urbane, edifici di culto e di interesse storico-artistico, con particolare attenzione al patrimonio barocco della Val di Noto. Sono inoltre previsti interventi per il ripristino di edifici produttivi (industriali, artigianali, commerciali e turistici) e il riassetto urbanistico del territorio. La legge autorizza anche la ricostruzione in siti alternativi quando quella in sito non sia possibile per ragioni urbanistiche, geologiche o di adeguamento antisismico, con acquisizione gratuita delle aree di risulta al patrimonio comunale. Infine, sono finanziati un sistema di sorveglianza sismica e vulcanica per la Sicilia orientale, il potenziamento della protezione civile e misure antisismiche nella zona industriale di Siracusa-Priolo-Melilli-Augusta.

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Riferimento normativo

LEGGE 31 dicembre 1991, n. 433

Testo normativo

LEGGE n. 433/1991 # LEGGE 31 dicembre 1991, n. 433 ## Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Autorizzazione di spesa e finalità 1 . Per la ricostruzione dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 13 e del 16 dicembre 1990 nelle province di siracusa, catania e ragusa, indicati nel decreto del presidente del consiglio dei ministri 15 gennaio 1991, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1991 , nonchè per l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 8, comma 2, della presente legge, (( e comunque per fare fronte ad ogni calamità verificatasi nell'intero territorio regionale,)) è assegnato alla regione siciliana nel sessennio 1991-1996 un contributo straordinario di lire 3.870 miliardi, in ragione di lire 200 miliardi per l'anno 1991, di lire 245 miliardi per l'anno 1992, di lire 435 miliardi per l'anno 1993, di lire 950 miliardi per l'anno 1994, di lire 1.000 miliardi per l'anno 1995 e di lire 1.040 miliardi per l'anno 1996. Il predetto contributo è destinato, quanto a lire 3.115 miliardi, al recupero o alla ricostruzione del patrimonio edilizio privato. 1-bis. La regione siciliana provvede ad accertare le disponibilità residue sulle somme destinate al recupero o alla ricostruzione del patrimonio edilizio privato e alla ripartizione delle stesse, per le finalità di cui al comma 2, sulla base della rimodulazione del piano di cui all'articolo 2. 2 . L'utilizzazione delle somme di cui al comma 1 deve realizzare i seguenti obiettivi: a) riparazione, con miglioramento strutturale o adeguamento antisismico ovvero eventuale ricostruzione, degli edifici pubblici e di uso pubblico danneggiati dal sisma. Nei casi in cui la ricostruzione in sito non sia possibile per ragioni urbanistiche, geologiche o per il rispetto della vigente normativa tecnica antisismica, può essere autorizzato, rispettivamente nei limiti del contributo spettante, l'acquisto di immobili esistenti che abbiano caratteristiche compatibili con la destinazione dell'immobile distrutto o danneggiato, e siano stati edificati o adeguati nel rispetto della normativa sismica vigente. Conseguentemente l'area di risulta della costruzione preesistente è acquisita a titolo gratuito, previa demolizione a cura del comune, al patrimonio comunale ; b) riparazione, miglioramento strutturale o ricostruzione dell'edilizia privata. Nei casi in cui la ricostruzione in sito non sia possibile per ragioni urbanistiche, geologiche o per il rispetto della vigente normativa tecnica antisismica, può essere autorizzato, rispettivamente nei limiti del contributo spettante, l'acquisto di immobili esistenti che abbiano caratteristiche compatibili con la destinazione dell'immobile distrutto o danneggiato, e siano stati edificati o adeguati nel rispetto della normativa sismica vigente. Conseguentemente l'area di risulta della costruzione preesistente è acquisita a titolo gratuito, previa demolizione a cura del comune, al patrimonio comunale. c) recupero e conservazione degli edifici di culto e di quelli di interesse storico, artistico e monumentale, con particolare riguardo al patrimonio barocco del val di noto; d) ripristino delle infrastrutture urbane danneggiate per effetto del sisma ed esecuzione di eventuali interventi di consolidamento del suolo nelle zone interessate alla ricostruzione; adeguamento o ripristino degli edifici danneggiati; e) ripristino, con miglioramento strutturale, degli edifici produttivi industriali, artigianali, commerciali e turistici, di privati e di imprese, che abbiano subì to danni per effetto degli eventi sismici; f) riassetto urbanistico del territorio, con interventi che privilegino, ove possibile, la conservazione del patrimonio edilizio esistente; g) realizzazione di un sistema di sorveglianza sismica e vulcanica esteso a tutta le sicilia orientale, nonchè di ricerca sui precursori dei terremoti e delle eruzioni per i vulcani attivi della sicilia, in prosecuzione del programma avviato in base al disposto dell' articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195 , compresa la gestione sperimentale, per un periodo massimo di tre anni e per un importo non superiore a 6 miliardi annui dell'intero programma relativo alla prima e seconda fase del sistema; h) potenziamento dei servizi di protezione civile anche a livello periferico, compreso il potenziamento operativo degli organi periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ; i) potenziamento delle misure antisismiche nella zona industriale di siracusa, priolo, melilli e augusta. i-bis interventi di messa in sicurezza e prevenzione del rischio sismico per gli edifici pubblici non statali e per quelli privati, nonchè per le infrastrutture non statali di cui alle precedenti lettere, ancorchè non danneggiati dal sisma, nei comuni delle province di Siracusa, Ragusa, Catania e Messina; i-ter) realizzazione o acquisto di immobili da parte dei comuni con caratteristiche di edilizia residenziale pubblica per far fronte alle esigenze abitative delle famiglie alloggiate nei campi containers. 3 . I danni prodotti dal sisma e gli interventi di ripristino e di ricostruzione sono accertati con perizie giurate redatte da tecnici dipendenti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali o da liberi professionisti. Le perizie devono esplicitare la sussistenza del nesso di causalità tra i danni rilevati e l'evento sismico. 4 . Per il perseguimento degli obiettivi di cui alle lettere g) e h) del comma 2, nonchè per il potenziamento delle reti di sorveglianza sismica e vulcanica nel territorio nazionale, il ministro per il coordinamento della protezione civile può avvalersi della collaborazione dell'istituto nazionale di geofisica, anche mediante la stipula di apposite convenzioni

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