Legge

Legge 431/1996

Interventi urgenti per l'edilizia scolastica.

Pubblicato: 23/08/1996 In vigore dal: 08/08/1996 Documento ufficiale

Quali sono gli interventi previsti dalla Legge 431/1996 per il finanziamento dell'edilizia scolastica e come vengono gestiti i mutui?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 431/1996 rappresenta un intervento urgente per il finanziamento della realizzazione e manutenzione degli edifici scolastici in Italia. La norma modifica la precedente Legge 23/1996 aumentando l'ammontare dei mutui disponibili da 225 miliardi a 456 miliardi di lire, destinati agli enti territoriali (comuni e province) per interventi di edilizia scolastica. I mutui sono concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti con caratteristiche agevolate: hanno durata ventennale e l'ammortamento è completamente a carico dello Stato, inclusa la capitalizzazione degli interessi di preammortamento, riducendo così il peso finanziario sui bilanci locali. La legge stabilisce chiaramente le competenze: i comuni gestiscono gli edifici per scuole materne, elementari e medie, mentre le province si occupano degli istituti di istruzione secondaria superiore, conservatori, accademie e istituzioni educative. Gli enti locali sono responsabili non solo della realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria, ma anche delle spese di gestione (utenze, riscaldamento, arredamento). La norma prevede inoltre che gli enti locali possono delegare alle singole istituzioni scolastiche le funzioni di manutenzione ordinaria, garantendo loro le risorse finanziarie necessarie.

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Riferimento normativo

LEGGE 8 agosto 1996, n. 431

Testo normativo

LEGGE n. 431/1996 # LEGGE 8 agosto 1996, n. 431 ## Interventi urgenti per l'edilizia scolastica. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Mutui per l'edilizia scolastica 1. L'ammontare dei mutui di cui all' articolo 4, comma 1, della legge 11 gennaio 1996, n. 23 , è rideterminato in lire 456 miliardi. Al maggior onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a lire 13 miliardi a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. 2. All' articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 , è aggiunto il seguente comma: "4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - La legge 11 gennaio 1996, n. 23 , concerne: "Norme per l'edilizia scolastica"; l'art. 4, che riguarda la programmazione, le procedure di attuazione ed il finanziamento degli interventi, così dispone nel comma 1: "1. Per gli interventi previsti dalla presente legge la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere agli enti territoriali competenti mutui ventennali con onere di ammortamento a totale carico dello Stato, comprensivo della capitalizzazione degli interessi di preammortamento. Per il primo piano annuale di attuazione di cui al comma 2 del presente articolo il complessivo ammontare dei mutui è determinato in lire 225 miliardi". - L' art. 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 , come sopra modificato, è così formulato: "Art. 3 (Competenze degli enti locali). - 1. In attuazione dell' articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142 , provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici: a) i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie; b) le province, per quelli da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonchè di convitti e di istituzioni educative statali. 2. In relazione agli obblighi per essi stabiliti dal comma 1, i comuni e le province provvedono altresì alle spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti. 3. Per l'allestimento e l'impianto di materiale didattico e scientifico che implichi il rispetto delle norme sulla sicurezza e sull'adeguamento degli impianti, l'ente locale competente è tenuto a dare alle scuole parere obbligatorio preventivo sull'adeguatezza dei locali ovvero ad assumere formale impegno ad adeguare tali locali contestualmente all'impianto delle attrezzature. 4. Gli enti territoriali competenti possono delegare alle singole istituzioni scolastiche, su loro richiesta, funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico. A tal fine gli enti territoriali assicurano le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni delegate. 4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge".

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