Quali sono le misure di sicurezza previste dalla Legge 431/1990 per la tutela dei beni culturali e come possono accedervi gli enti pubblici e privati?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 431/1990 rappresenta un intervento normativo urgente volto a rafforzare la sicurezza del patrimonio culturale italiano in tutte le sue forme: architettonico, archeologico, artistico-storico, bibliografico e archivistico. La norma autorizza una spesa complessiva di 82 miliardi di lire nel biennio 1990-1991 (51,4 miliardi nel 1990 e 30,6 miliardi nel 1991) destinata all'adozione, integrazione e perfezionamento degli impianti di prevenzione e sicurezza. Il Ministero per i beni culturali e ambientali è responsabile della programmazione e approvazione di un piano biennale dettagliato degli interventi, da realizzarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge. Enti pubblici e privati possono richiedere l'intervento diretto dello Stato per l'implementazione di sistemi di sicurezza, a condizione che dimostrino l'impossibilità di finanziare autonomamente tali interventi. Questa disposizione consente anche ai privati proprietari di beni culturali di accedere ai fondi pubblici, purché ricorrano a una valutazione di impossibilità economica certificata.
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Riferimento normativo
LEGGE 29 dicembre 1990, n. 431
Testo normativo
LEGGE n. 431/1990
# LEGGE 29 dicembre 1990, n. 431
## Misure urgenti di sicurezza per i beni culturali. Modificazioni
alle leggi 1 marzo 1975, n. 44, 7 agosto 1982, n. 526, 27 giugno
1985, n. 332.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Per l'adozione, l'integrazione e il perfezionamento degli impianti di prevenzione e sicurezza a tutela del patrimonio architettonico, archeologico, artistico-storico, bibliografico e archivistico, è autorizzata, nel biennio 1990-1991, la spesa di lire 82 miliardi, di cui lire 51,4 miliardi nel 1990 e lire 30,6 miliardi nel 1991. 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali propongono ai rispettivi uffici centrali il programma biennale degli interventi di cui al comma 1. Nei successivi trenta giorni il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, approva, con proprio decreto, il piano biennale degli interventi da realizzare. 3. Enti publici e privati possono chiedere al Ministero per i beni culturali e ambientali l'intervento diretto dello Stato per l'adozione, l'integrazione e il perfezionamento degli impianti di sicurezza, previa dimostrazione della impossibilità a provvedervi a proprie spese. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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La Legge 431/1990 disciplina gli interventi di sicurezza per il patrimonio culturale, affrontando questioni di prevenzione e protezione dei beni architettonici, archeologici e artistici attraverso finanziamenti pubblici e programmi biennali. Professionisti del settore culturale, amministratori di enti pubblici e proprietari privati di beni tutelati consultano questa norma per comprendere le modalità di accesso ai fondi statali, i criteri di ammissibilità e le procedure di richiesta dell'intervento diretto dello Stato per impianti di sicurezza.
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