Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali.
Quali sono le professioni sanitarie riconosciute dalla legge 43/2006 e come vengono definite?
Spiegato da FiscoAI
La legge 43/2006 definisce e disciplina le professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione. Si applica a tutti gli operatori che svolgono attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione in possesso di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato. La norma rimanda alla legge 251/2000 e al decreto ministeriale del 29 marzo 2001 per l'elenco completo delle figure professionali riconosciute. Riguarda direttamente i professionisti sanitari, gli enti formativi, le strutture sanitarie e le regioni che devono garantire la corretta applicazione della normativa. Un aspetto rilevante è che le regioni mantengono comunque competenza nell'individuazione e formazione di operatori di interesse sanitario che non rientrano nelle professioni sanitarie definite dalla legge, permettendo una certa flessibilità organizzativa a livello territoriale.
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Riferimento normativo
LEGGE 1 febbraio 2006, n. 43
Testo normativo
LEGGE n. 43/2006
# LEGGE 1 febbraio 2006, n. 43
## Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche,
ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e
delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini
professionali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 (Definizione). 1. Sono professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, quelle previste ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del decreto del Ministro della sanità 29 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001 , i cui operatori svolgono, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione. 2. Resta ferma la competenza delle regioni nell'individuazione e formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie come definite dal comma 1. 3. Le norme della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - La legge 10 agosto 2000, n. 251 recita: «Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonchè della professione ostetrica.». - Il decreto del Ministro della sanità 29 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001 , reca: «Definizione delle figure professionali di cui all' art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, da includere nelle fattispecie previste dagli articoli 1 , 2 , 3 e 4, della legge 10 agosto 2000, n. 251 ( art. 6, comma 1, legge n. 251/2000 ).».
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La legge 43/2006 è il riferimento normativo per le professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative e tecnico-sanitarie, disciplinando titoli abilitativi, competenze professionali e ordini professionali. Operatori sanitari, strutture ospedaliere e amministrazioni regionali la consultano per questioni relative a qualificazione professionale, esercizio della professione e riconoscimento dei profili professionali secondo la legge 251/2000.
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