Legge Contributi

Legge 43/1953

Concessione del contributo governativo a favore dell'Istituto nazionale elettrotecnico "Galileo Ferraris" di Torino nella misura di annue L. 45.000.000, a partire dall'esercizio finanziario 1952-53.

Pubblicato: 14/02/1953 In vigore dal: 31/01/1953 Documento ufficiale

Quale contributo governativo è stato concesso all'Istituto nazionale elettrotecnico "Galileo Ferraris" di Torino con la Legge 43/1953?

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La Legge 43/1953 autorizza la concessione di un contributo governativo annuale di 45 milioni di lire a favore dell'Istituto nazionale elettrotecnico "Galileo Ferraris" di Torino. Il contributo ha decorrenza a partire dall'esercizio finanziario 1952-53 e rappresenta un finanziamento ricorrente destinato al funzionamento dell'istituto. La norma riguarda direttamente l'ente pubblico torinese e indirettamente il Ministero della pubblica istruzione, che gestisce l'erogazione dei fondi. In pratica, il provvedimento stanzia risorse pubbliche per sostenere le attività di ricerca e didattica dell'istituto, prelevando i fondi dal capitolo n. 154 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione. Questo tipo di legge di finanziamento era frequente nel dopoguerra italiano per supportare enti di ricerca e istituti scientifici di rilevanza nazionale.

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Riferimento normativo

LEGGE 31 gennaio 1953, n. 43

Testo normativo

LEGGE n. 43/1953 # LEGGE 31 gennaio 1953, n. 43 ## Concessione del contributo governativo a favore dell'Istituto nazionale elettrotecnico "Galileo Ferraris" di Torino nella misura di annue L. 45.000.000, a partire dall'esercizio finanziario 1952-53. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. È autorizzata la concessione del contributo governativo a favore dell'Istituto nazionale elettrotecnico "Galileo Ferraris" di Torino nella misura di annue L. 45.000.000, a partire dall'esercizio finanziario 1952-53. All'onere sopraindicato verrà fatto fronte per l'esercizio finanziario 1952-53 con i fondi stanziati al capitolo n. 154 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio predetto. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 31 gennaio 1953 EINAUDI DE GASPERI - SEGNI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI

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La Legge 43/1953 riguarda il finanziamento pubblico di enti di ricerca e istituti scientifici, con implicazioni su bilancio dello Stato, capitoli di spesa del Ministero della pubblica istruzione e gestione dei fondi pubblici destinati a istituzioni culturali e tecniche. Amministratori pubblici e responsabili di enti finanziati consultano questo tipo di normativa per comprendere l'origine e la continuità dei contributi governativi.

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