Norme per la gestione dei contributi di cui all'articolo 11 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, versati dagli studenti delle universita' e degli istituti superiori.
Quali sono le modalità di gestione e destinazione dei contributi versati dagli studenti universitari secondo la Legge 429/1985?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 429/1985 disciplina l'utilizzo dei contributi richiesti dagli studenti delle università e degli istituti superiori, stabilendo regole precise per la loro destinazione. La norma si applica a tutte le università statali e libere, nonché agli istituti superiori, e riguarda direttamente gli studenti in corso e fuori corso (fino a un anno dalla conclusione degli studi). La legge prevede che presso ogni università sia costituita una commissione paritetica composta da rappresentanti degli studenti e dei docenti, incaricata di approvare l'utilizzo dei fondi per iniziative culturali e sociali proposte da associazioni studentesche rappresentative. Un aspetto fondamentale è l'obbligo di destinare il 50% dei contributi ad attività sportive universitarie, affidando la gestione di impianti e manifestazioni sportive a enti legalmente riconosciuti specializzati nello sport universitario. Per i fondi precedentemente accantonati, la legge consente una quota tra il 30% e il 50% per finalità sportive, secondo piani pluriennali approvati dal consiglio di amministrazione. Nelle università libere prive di rappresentanza studentesca nel consiglio di amministrazione, i rappresentanti degli studenti provengono dall'opera universitaria.
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Riferimento normativo
LEGGE 3 agosto 1985, n. 429
Testo normativo
LEGGE n. 429/1985
# LEGGE 3 agosto 1985, n. 429
## Norme per la gestione dei contributi di cui all'articolo 11 della
legge 18 dicembre 1951, n. 1551, versati dagli studenti delle
universita' e degli istituti superiori.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico 1. I contributi richiesti agli studenti dalle università e dagli istituti superiori ai sensi dell'articolo 11, ultimo comma, della legge 18 dicembre 1951, n. 1551 , sono utilizzati secondo le disposizioni della presente legge. 2. Presso ciascuna università è costituita una apposita commissione del consiglio di amministrazione, composta dai rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione stesso e da pari numero di rappresentanti dei docenti, per l'utilizzazione dei fondi destinati alle iniziative e alle attività culturali e sociali attinenti alla realtà universitaria proposte alla commissione stessa da associazioni studentesche rappresentate nei consigli di facoltà o da altre associazioni o gruppi di almeno 50 studenti, in corso o fuori corso da non più di un anno. 3. Una quota parte, pari al 50 per cento dei predetti contributi, è destinata ad iniziative ed attività sportive universitarie. L'utilizzazione di fondi destinati alla gestione, alla manutenzione, al potenziamento e alla costruzione di impianti sportivi e a manifestazioni sportive universitarie, anche a livello nazionale ed internazionale, è affidata dal consiglio di amministrazione, sentito il comitato di cui alla legge 28 giugno 1977, n. 394 , ad enti legalmente riconosciuti, che perseguono come finalità la pratica e la diffusione dello sport universitario e l'organizzazione di manifestazioni sportive universitarie a carattere nazionale ed internazionale. 4. I fondi precedentemente accantonati dalle università e dagli istituti superiori sono utilizzati per le finalità della presente legge in base a piani pluriennali approvati dal consiglio di amministrazione, con facoltà del consiglio di amministrazione stesso di determinare la quota da riservare alle finalità di cui al precedente comma, in misura comunque non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento. 5. Il Ministro della pubblica istruzione emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il relativo regolamento di esecuzione. 6. Nelle libere università nelle quali non è prevista la partecipazione degli studenti al consiglio di amministrazione la componente studentesca nella commissione di cui al secondo comma è costituita dai rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione della opera universitaria. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 agosto 1985 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI NOTA Nota all'articolo unico, comma 1: Il testo dell'art. 11, ultimo comma, della legge 18 dicembre 1951, n. 1551 , è il seguente: "È consentito alle università e agli istituti superiori di richiedere contributi fino alla misura di lire 1.000 per ciascun studente in corso e fuori corso, per le attività assistenziali e sportive delle organizzazioni rappresentative studentesche".
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La Legge 429/1985 è il riferimento normativo per la gestione dei contributi studenteschi universitari, affrontando tematiche di bilancio universitario, destinazione vincolata di fondi, rappresentanza studentesca e finanziamento di attività sportive e culturali. Amministratori universitari e responsabili della gestione finanziaria la consultano per questioni relative a fondi vincolati, commissioni paritetiche, impianti sportivi e conformità alle disposizioni sulla partecipazione studentesca.
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