Legge

Legge 428/1991

Istituzione di elenchi di professionisti abilitati alla effettuazione di servizi di omologazione e di verifiche periodiche - a fini di sicurezza - di apparecchi, macchine, impianti e attrezzature.

Pubblicato: 09/01/1992 In vigore dal: 30/12/1991 Documento ufficiale

Quali professionisti possono essere iscritti negli elenchi per effettuare omologazioni e verifiche periodiche di sicurezza su apparecchi e macchine secondo la Legge 428/1991?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 428/1991 istituisce un sistema di elenchi di professionisti abilitati a svolgere servizi di omologazione e verifiche periodiche di sicurezza su apparecchi, macchine, impianti e attrezzature. I professionisti che possono iscriversi sono ingegneri e periti industriali, i quali vengono utilizzati da amministrazioni pubbliche specifiche (Ministero del Lavoro, Ministero dell'Industria, Ministero dei Trasporti, ISPESL e unità sanitarie locali) per gli interventi di loro competenza. La legge prevede che le amministrazioni interessate, entro tre mesi dall'entrata in vigore, indichino conferenze di servizio per quantificare la capacità operativa interna e identificare gli interventi che non possono essere completati entro i termini previsti (30 giorni dalla richiesta o dalla scadenza dell'ispezione periodica). In questo caso, le amministrazioni possono ricorrere ai professionisti iscritti negli elenchi, con controlli a campione sulla qualità del lavoro svolto e possibilità di aggiornamento periodico degli accordi.

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Riferimento normativo

LEGGE 30 dicembre 1991, n. 428

Testo normativo

LEGGE n. 428/1991 # LEGGE 30 dicembre 1991, n. 428 ## Istituzione di elenchi di professionisti abilitati alla effettuazione di servizi di omologazione e di verifiche periodiche - a fini di sicurezza - di apparecchi, macchine, impianti e attrezzature. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Ispettorato tecnico, il Ministero dei trasporti - Ispettorato per la motorizzazione civile, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) e le unità sanitarie locali possono avvalersi, per l'effettuazione degli interventi di rispettiva competenza di cui all'articolo 2, dell'opera degli ingegneri e dei periti industriali iscritti negli elenchi di cui all'articolo 3, subordinatamente al verificarsi della condizione di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, e nei limiti quantificati nella medesima lettera b). 2. Le amministrazioni di cui al comma 1 che intendano avvalersi, per l'effettuazione degli interventi di rispettiva competenza di cui all'articolo 2, dell'opera degli ingegneri e dei periti industriali iscritti negli elenchi di cui all'articolo 3, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge indicono conferenze di servizio per la: a) quantificazione su base annuale della capacità di espletare gli interventi di propria competenza di cui all'articolo 2; b) quantificazione, con riferimento alla casistica degli ultimi tre anni, del numero e della tipologia degli interventi che non possono essere effettuati entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di esame del progetto, di collaudo o di ispezione straordinaria, ovvero entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'ispezione periodica; c) individuazione delle misure organizzative e degli incentivi di produttività, che permettano, nell'arco di tre anni, alle amministrazione interessate, di effettuare gli interventi di propria competenza, di cui all'articolo 2; d) fissazione di verifiche periodiche relative al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati individuati; e) individuazione delle forme di controllo a campione sugli interventi affidati ai professionisti iscritti negli elenchi di cui all'articolo 3, anche al fine dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 8. 3. Le conferenze di servizio di cui al comma 2 possono essere riconvocate periodicamente al fine di un aggiornamento e di ulteriore definizione dei contenuti delle stesse. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

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La Legge 428/1991 regola l'iscrizione di ingegneri e periti industriali negli elenchi per omologazione e verifiche di sicurezza, disciplinando il ricorso a professionisti esterni quando le amministrazioni pubbliche non riescono a rispettare i termini di 30 giorni. Consulenti tecnici e professionisti del settore della sicurezza industriale consultano questa normativa per comprendere i requisiti di abilitazione, le procedure di controllo a campione e le conferenze di servizio che definiscono capacità operative e incentivi di produttività.

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