Legge

Legge 425/1995

Modifiche all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernente le caratteristiche degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilita' e degli apparecchi adibiti alla piccola distribuzione.

Pubblicato: 17/10/1995 In vigore dal: 06/10/1995 Documento ufficiale

Quali sono le caratteristiche legali degli apparecchi da gioco leciti secondo la Legge 425/1995 e quali premi possono erogare?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 425/1995 modifica l'articolo 110 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza del 1931, distinguendo tra apparecchi da gioco d'azzardo (vietati) e apparecchi da trattenimento e gioco di abilità (leciti). La norma si applica a chi installa, gestisce o commercializza apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici in locali pubblici o aperti al pubblico, inclusi bar, circoli e associazioni. Gli apparecchi leciti sono quelli in cui l'elemento dell'abilità e del trattenimento è preponderante rispetto all'elemento aleatorio, escludendo quindi la finalità di lucro puro. I premi consentiti sono molto limitati: ripetizione delle partite (massimo 10 volte), gettoni non rimborsabili (massimo 10, rigiocabili nello stesso locale), oppure consumazioni o oggetti di modesto valore economico non convertibili in denaro. Per gli apparecchi distributori di prodotti alimentari con gioco annesso, nessun premio può superare il triplo del valore medio degli altri oggetti in gioco. La norma è rilevante per gestori di locali pubblici, produttori di apparecchi e autorità di controllo (questori e sindaci), poiché prevede sanzioni severe: ammende da 1 a 10 milioni di lire, confisca e distruzione degli apparecchi, sospensione della licenza da 1 a 6 mesi, e revoca in caso di recidiva.

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Riferimento normativo

LEGGE 6 ottobre 1995, n. 425

Testo normativo

LEGGE n. 425/1995 # LEGGE 6 ottobre 1995, n. 425 ## Modifiche all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernente le caratteristiche degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilita' e degli apparecchi adibiti alla piccola distribuzione. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Il quarto ed il quinto comma dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti: "Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura che concretizzi lucro, escluse le macchine vidimatrici per il gioco del Totocalcio, del Lotto, dell'Enalotto e del Totip. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità quelli in cui l'elemento abilità e trattenimento è preponderante rispetto all'elemento aleatorio. Tali apparecchi possono consentire un premio all'abilità ed al trattenimento del giocatore che può consistere: a) nella ripetizione delle partite fino a un massimo di dieci volte; b) in gettoni, in misura non superiore a dieci, rigiocabili con gli apparecchi collocati nello stesso locale, ma non rimborsabili; c) nella vincita, direttamente o mediante buoni erogati dagli apparecchi, di una consumazione o di un oggetto, non convertibile in denaro, di modesto valore economico e tale da escludere la finalità di lucro. Appartengono altresì alla categoria dei giochi leciti quegli apparecchi distributori di prodotti alimentari e di piccola oggettistica di modesto valore economico con annesso gioco di abilità o di trattenimento che, previa introduzione di una moneta o di un gettone, distribuiscono un prodotto ben visibile e che consentono, come incentivo per l'abilità o per il trattenimento offerto, anche la vincita di uno dei premi di modesto valore economico esposti nell'apparecchio stesso. Nessun premio può avere un valore superiore al triplo del valore medio degli altri oggetti del gioco. I beni di cui ai commi quinto e sesto non possono essere commerciati, scambiati o convertiti in denaro od in premi di diversa specie. Essi non debbono nè possono realizzare alcun fine di lucro". NOTE AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Per il testo vigente dell'art. 110 del testo unico approvato con R.D. n. 773/1931 si veda in nota all'art. 1. Nota all'art. 1: - L' art. 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con R.D. n. 773/1931 , come modificato, da ultimo, dalla legge qui pubblicata, è così formulato: "Art. 110. - In tutte le sale da bigliardo o da giuoco deve essere esposta una tabella, vidimata dal questore, nella quale sono indicati, oltre i giuochi d'azzardo, anche quelli che l'autorità stessa ritenga di vietare nel pubblico interesse. Nella tabella predetta deve essere fatta espressa menzione del divieto delle scommesse. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura che concretizzi lucro, escluse le macchine vidimatrici per il gioco del Totocalcio, del Lotto, dell'Enalotto e del Totip. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità quelli in cui l'elemento abilità e trattenimento è preponderante rispetto all'elemento aleatorio. Tali apparecchi possono consentire un premio all'abilità ed al trattenimento del giocatore che può consistere: a) nella ripetizione delle partite fino a un massimo di dieci volte; b) in gettoni, in misura non superiore a dieci, rigiocabili con gli apparecchi collocati nello stesso locale, ma non rimborsabili; c) nella vincita, direttamente o mediante buoni erogati dagli apparecchi, di una consumazione o di un oggetto, non convertibile in denaro, di modesto valore economico e tale da escludere la finalità di lucro. Appartengono altresì alla categoria dei giochi leciti quegli apparecchi distributori di prodotti alimentari e di piccola oggettistica di modesto valore economico con annesso gioco di abilità o di trattenimento che, previa introduzione di una moneta o di un gettone, distribuiscono un prodotto ben visibile e che consentono, come incentivo per l'abilità o per il trattenimento offerto, anche la vincita di uno dei premi di modesto valore economico esposti nell'apparecchio stesso. Nessun premio può avere un valore superiore al triplo del valore medio degli altri oggetti del gioco. I beni di cui ai commi quinto e sesto non possono essere commerciati, scambiati o convertiti in denaro od in premi di diversa specie. Essi non debbono nè possono realizzare alcun fine di lucro. Oltre le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d'azzardo, i contravventori sono puniti con l'ammenda da lire unmilione a lire diecimilioni. È inoltre disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata. Se il contravventore è titolare di licenza per pubblico esercizio, la licenza è sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva, è revocata dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall' art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ".

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La Legge 425/1995 disciplina gli apparecchi da gioco leciti, distinguendo tra gioco d'azzardo (vietato) e gioco di abilità/trattenimento, con riferimento specifico a vincite aleatorie, premi in denaro, gettoni rigiocabili e beni non convertibili. Gestori di pubblici esercizi, produttori di apparecchi e consulenti legali consultano questa norma per conformità normativa, sanzioni amministrative, confisca di apparecchi e revoca di licenze commerciali.

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