Quali scuole beneficiano dell'esonero dal canone di abbonamento alle radioaudizioni secondo la Legge 421/1989?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 421/1989 modifica la precedente normativa del 1951 estendendo l'esenzione dal pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni a una categoria più ampia di istituti scolastici. In origine, l'esenzione riguardava solo le scuole elementari statali e pareggiate, le scuole secondarie e artistiche, gli istituti superiori e le università. Con questa legge, l'esenzione viene estesa anche alle scuole materne statali e non statali autorizzate, alle scuole materne gestite da enti pubblici territoriali, e alle scuole d'istruzione secondaria e artistica legalmente riconosciute. L'esenzione si applica alle scuole che hanno installato apparecchi radioriceventi destinati all'ascolto collettivo da parte degli alunni. Per beneficiare dell'esenzione, le scuole devono richiedere all'ente concessionario del servizio di radiodiffusione una licenza gratuita annuale, presentando la richiesta tramite il provveditorato agli studi (per elementari e secondarie) o direttamente al Ministero della pubblica istruzione (per università e istituti superiori). Questa normativa rappresenta un beneficio amministrativo e economico per gli istituti scolastici pubblici e privati autorizzati, riducendo i costi operativi legati alle dotazioni tecniche per l'educazione.
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Riferimento normativo
LEGGE 28 dicembre 1989, n. 421
Testo normativo
LEGGE n. 421/1989
# LEGGE 28 dicembre 1989, n. 421
## Modifiche alla legge 2 dicembre 1951, n. 1571, relativa all'esonero
dal canone di abbonamento alle radioaudizioni per le scuole.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Dopo il primo comma dell'articolo 1 della legge 2 dicembre 1951, n. 1571 , è aggiunto il seguente: "L'esenzione dal pagamento del canone di cui al precedente comma è estesa alle scuole materne statali e non statali autorizzate, nonchè alle scuole materne gestite da enti pubblici anche territoriali, ed alle scuole d'istruzione secondaria ed artistica legalmente riconosciute". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: Il testo vigente dell' art. 1 della legge n. 1571/1951 (Esonero del canone di abbonamento alle radioaudizioni per le scuole) è il seguente: "Art. 1. - Le scuole elementari statali e le scuole elementari parificate, le scuole di istruzione secondaria ed artistica di ogni grado, statali oppure pareggiate ai sensi delle vigenti disposizioni, gli istituti di istruzione superiore disciplinati dal testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e le universita, nelle cui aule scolastiche siano installati apparecchi radioriceventi destinati all'ascolto collettivo da parte degli alunni, sono esentati dal pagamento del canone annuo di abbonamento alle radioaudizioni. Per poter beneficiare dell'esenzione, le scuole suddette dovranno richiedere all'ente concessionario del servizio delle radiodiffusioni una apposita licenza gratuita per le radioaudizioni, con validità annuale. Le richieste da parte delle scuole elementari e secondarie dovranno pervenire all'ente concessionario per tramite del competente provveditorato agli studi: quelle delle università e degli istituti superiori, per tramite del Ministero della pubblica istruzione, o direttamente. L'esenzione dal pagamento del canone di cui al precedente comma è estesa alle scuole materne statali e comunali e alle scuole materne non statali autorizzate, ivi comprese le scuole materne non statali gestite dalle province di Trento e Bolzano, ed alle scuole elementari private. Per poter beneficiare dell'esenzione, le scuole suddette dovranno richiedere all'ente concessionario del servizio delle radiodiffusioni una apposita licenza gratuita per le radioaudizioni, con validità annuale. Le richieste da parte delle scuole elementari e secondarie dovranno pervenire all'ente concessionario per tramite del competente provveditorato agli studi: quelle delle università e degli istituti superiori, per tramite del Ministero della pubblica istruzione, o direttamente".
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La Legge 421/1989 disciplina l'esenzione dal canone di abbonamento alle radioaudizioni per le scuole, interessando scuole materne, elementari, secondarie, artistiche e università. Amministratori scolastici e gestori di istituti privati autorizzati consultano questa normativa per comprendere i benefici fiscali e amministrativi, le modalità di richiesta della licenza gratuita e i requisiti di legittimazione per accedere all'esonero dal canone RAI.
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