Disposizioni concernenti criteri di applicazione dell'imposta sul
valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di
titoli o valori e altre disposizioni tributarie urgenti.
Quali sono le principali modifiche apportate dal Decreto-Legge 417/1991 alla disciplina dell'IVA e quali soggetti ne sono interessati?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 417/1991 introduce modifiche significative alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto contenuta nel DPR 633/1972, affrontando aspetti cruciali per imprese e professionisti. In primo luogo, chiarisce i criteri di destinazione dei beni al consumo personale dell'imprenditore, escludendo dalla tassazione quei beni per i quali non è stata operata detrazione all'acquisto, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 1990. La norma riguarda tutti gli imprenditori e i professionisti che utilizzano beni aziendali per finalità personali o familiari, anche in caso di cessazione dell'attività.
In secondo luogo, il decreto introduce limitazioni significative alla detrazione dell'IVA per gli immobili: non è ammessa la detrazione per immobili acquistati in comunione con soggetti non titolari di diritto alla detrazione, né per immobili strumentali all'esercizio di arti e professioni. Questa disposizione impatta direttamente su studi professionali e piccole imprese che acquistano o locano finanziariamente immobili per la loro attività.
Il decreto modifica inoltre le sanzioni per irregolarità, introducendo una soprattassa al 60% se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione per il secondo anno successivo, e prevede specifiche disposizioni per l'affitto di azienda, richiedendo comunicazione scritta all'ufficio IVA entro trenta giorni per il trasferimento del beneficio di acquisti per l'esportazione.
Infine, la norma estende l'applicazione dell'aliquota ridotta alle opere di urbanizzazione anche ai manufatti cimiteriali e chiarisce che le concessioni di aree cimiteriali non costituiscono attività commerciale ai fini IVA, con salvaguardia del trattamento fiscale già applicato.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1991, n. 417
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 417/1991
# DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1991, n. 417
## Disposizioni concernenti criteri di applicazione dell'imposta sul
valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di
titoli o valori e altre disposizioni tributarie urgenti.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 78 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori e altre disposizioni tributarie urgenti; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 1991; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; EMANA il seguente decreto-legge Art. 1 1. All' articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, il numero 5) è sostituito dal seguente: "5) la destinazione di beni all'uso o al consumo personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano un'arte o una professione o ad altre finalità estranee alla impresa o all'esercizio dell'arte o della professione, anche se determinata da cessazione dell'attività, con esclusione di quei beni per i quali non è stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione dell'imposta di cui all'articolo 19;". 2. All' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , come modificato dall' articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel secondo comma è soppressa la lettera d-ter); b) nel quarto comma le parole: "ad eccezione dei casi previsti alle lettere d-bis) e d-ter) del secondo comma" sono sostituite dalle seguenti: "ad eccezione del caso previsto alla lettera d-bis) del secondo comma". 3. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 1 LUGLIO 2009, N. 78 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102 )) . 4. Le disposizioni di cui al comma 2 hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1990; le variazioni dell'imponibile o dell'imposta relativa ai corrispettivi versati dai soci nel periodo compreso fra il 1 gennaio 1990 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere effettuate, ai sensi dell' articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , entro il 5 marzo 1992. 5. All' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: "Nel caso di affitto di azienda, perchè possa avere effetto il trasferimento del beneficio di utilizzazione della facoltà di acquistare beni e servizi per cessioni all'esportazione, senza pagamento dell'imposta, ai sensi del terzo comma, è necessario che tale trasferimento sia espressamente previsto nel relativo contratto e che ne sia data comunicazione con lettera raccomandata entro trenta giorni all'ufficio IVA competente per territorio". 6. La disposizione di cui al comma 5 si applica dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto. Per i casi di affitto di azienda verificatisi antecedentemente, sono fatti salvi i trasferimenti avvenuti anche senza espressa menzione e sono considerate valide le operazioni effettuate dall'affittuaria nell'esercizio della facoltà di cui al quarto comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , introdotto dal comma 5. 7. Tra le prestazioni di servizi che hanno per oggetto la produzione di beni di cui al terzo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , come sostituito dall' articolo 7 della legge 29 febbraio 1980, n. 31 , devono intendersi comprese anche quelle di montaggio, assiemaggio, modificazione, adattamento o perfezionamento, anche se relative a semilavorati o parti degli stessi beni. 8. All' articolo 19, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , come sostituito dall' articolo 22, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 , e successivamente modificato con l' articolo 1, comma 5, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202 , dopo la lettera e-bis) sono aggiunte le seguenti: "e-ter) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa a beni immobili acquistati, anche mediante contratti di locazione finanziaria, in comunione o in comproprietà con soggetti per i quali non sussistono i presupposti di cui agli articoli 4 e 5.". e-quater) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa agli acquisti di immobili strumentali per l'esercizio di arti e professioni ovvero alla loro acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria. 9. La disposizione di cui all' articolo 6, comma 6, della legge 29 dicembre 1990, n. 405 , deve intendersi concernente tutte le operazioni indicate nell' articolo 19, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 . 10. Al primo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , come da ultimo modificato dall' articolo 14, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 408 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel primo periodo, dopo le parole: "la soprattassa è elevata al 40 per cento;" sono inserite le seguenti: "se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione per il secondo anno successivo la soprattassa è elevata al 60 per cento;"; b) nel penultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: "; se risultano regolarizzati entro il termine di presentazione della dichiarazione per il secondo anno successivo le sanzioni sono ridotte a tre quarti.". 11. Il numero 5), terzo comma, dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , è sostituito dal seguente: "5) all'Istituto universitario europeo e alla Scuola europea di Varese nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali". 12. Nel quarto comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , è aggiunto il seguente periodo: "La stessa autorizzazione può essere concessa agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione". 13. Al primo comma dell'articolo 74-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , come sostituito dall' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24 , dopo le parole: "Entro lo stesso termine deve essere presentata" sono inserite le seguenti: "la dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno solare precedente, semprechè il relativo termine non sia ancora scaduto, nonchè". 14. La disposizione contenuta nell' articolo 26-bis del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38 , deve intendersi nel senso che l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui al numero 22 della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , si applica agli immobili indicati nell' articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803 , e successive modificazioni, ivi compresi i manufatti per sepoltura, nonchè le aree destinate alla costruzione ed all'ampliamento dei cimiteri. Le concessioni di aree, di loculi cimiteriali e di altri manufatti per sepoltura, non costituiscono attività di natura commerciale agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate nè è consentita la variazione di cui all' articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 . 15. A modifica di quanto stabilito nell' articolo 1, secondo comma, della legge 12 aprile 1984, n. 68 , come modificato dall' articolo 1, comma 3, della legge 29 dicembre 1987, n. 550 , anzichè almeno novanta giorni prima, le disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale almeno sessanta giorni prima della data stabilita per la loro entrata in vigore. 16. Gli interessi di cui all' articolo 38- bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , come modificato dall' articolo 4, comma 1, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 , si intendono dovuti anche per i rimborsi relativi a periodi inferiori all'anno, con decorrenza dal giorno di scadenza del termine del loro pagamento, e soggetti alla prescrizione di cui all' articolo 2946 del codice civile . 16- bis. Dopo la lettera e) del primo comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, è aggiunta la seguente: 'e-bis) per la distribuzione, attraverso le organizzazioni di categoria dei rivenditori dei generi di monopolio, e la vendita al pubblico, attraverso le rivendite dei generi di monopolio, dei gettoni e schede telefoniche messi in commercio, sulla base del prezzo di vendita al pubblico, dalla SIP'.
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Il Decreto-Legge 417/1991 è il riferimento normativo per le modifiche alla disciplina IVA riguardanti detrazione dell'imposta, destinazione di beni al consumo personale, immobili strumentali e locazione finanziaria. Commercialisti e consulenti fiscali lo consultano per questioni relative a immobili in comunione, sanzioni per irregolarità, affitto di azienda e trasferimento di benefici per cessioni all'esportazione, nonché per chiarimenti su operazioni di montaggio e assiemaggio di beni.
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