Legge Procedimenti

Legge 413/1991

Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonche' per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale.

Pubblicato: 31/12/1991 In vigore dal: 30/12/1991 Documento ufficiale

Quali sono le principali novità introdotte dalla Legge 413/1991 in materia di accertamento tributario e quali dati di capacità contributiva devono essere dichiarati?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 413/1991 ha modificato il DPR 600/1973 introducendo nuovi obblighi dichiarativi e poteri di accertamento per l'Amministrazione finanziaria. I contribuenti persone fisiche devono ora indicare nella dichiarazione dei redditi una serie di dati indicativi di capacità contributiva, quali aeromobili, navi, autoveicoli, residenze, collaboratori familiari, riserve di caccia e pesca, polizze assicurative e utenze telefoniche. Questi dati servono all'Agenzia delle Entrate per verificare la congruità del reddito dichiarato rispetto allo stile di vita del contribuente. La norma attribuisce all'ufficio il potere di determinare sinteticamente il reddito complessivo netto quando quello accertabile si discosta di almeno un quarto da quello dichiarato, basandosi su elementi e circostanze di fatto certi. In particolare, quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai dati di capacità contributiva per due o più periodi di imposta, l'ufficio può procedere a rettifica induttiva. Qualora l'accertamento sintetico si basi su spese per incrementi patrimoniali, queste si presumono sostenute con redditi conseguiti in quote costanti nell'anno della spesa e nei cinque anni precedenti, salvo prova contraria del contribuente.

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Riferimento normativo

LEGGE 30 dicembre 1991, n. 413

Testo normativo

LEGGE n. 413/1991 # LEGGE 30 dicembre 1991, n. 413 ## Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonche' per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblca hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA: la seguente legge: Art. 1 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il secondo comma dell'articolo 2 è sostituito dai seguenti: "La dichiarazione deve inoltre contenere l'indicazione dei seguenti dati e notizie indicativi di capacità contributiva, relativi alla disponibilità, in Italia o all'estero, da parte del contribuente e delle altre persone di cui al primo comma, di: 1) aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, autoveicoli, altri mezzi di trasporto a motore oltre i 250 centimetri cubi e roulottes; cavalli da equitazione o da corsa; 2) residenze principali e secondarie; 3) collaboratori familiari ed altri lavoratori addetti alla casa o alla famiglia; 4) riserve di caccia e di pesca; 5) assicurazioni di ogni tipo, limitatamente alla indicazione degli istituti o imprese di assicurazione e ai dati identificativi delle polizze, escluse le assicurazioni relative alla responsabilità civile per la circolazione di veicoli a motore e quelle sulla vita contro gli infortuni e le malattie; 6) utenze di telefono limitatamente alla indicazione delle società ed enti erogatori e dei dati identificativi delle utenze. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, dovranno essere modificati ed integrati i dati e le notizie di cui al comma precedente e dovranno essere altresì esclusi dall'obbligo della indicazione i dati e le notizie indicati nel presente articolo che l'Amministrazione finanziaria è in grado di acquisire direttamente."; b) il quarto comma dell'articolo 38 è sostituito dai seguenti: "L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato. A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità in base alle quali l'ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva di secondo e terzo comma dell'articolo 2, quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta. Qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei cinque precedenti". 2. Il decreto del Ministro delle finanze previsto dal quarto comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , come sostituito dal comma 1, lettera b), del presente articolo, deve essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10. commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'articolo 1: - Si riporta il testo dell' art. 2 del D.P.R. n. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), così come modificato dalla presente legge: "Art. 2 (Contenuto della dichiarazione delle persone fisiche). - La dichiarazione delle persone fisiche, oltre quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 1, deve indicare le generalità, il comune di iscrizione anagrafica e, se diverso, quello di domicilio fiscale, l'indirizzo e lo stato civile del contribuente nonchè la denominazione della ditta se il contribuente è imprenditore e il luogo o i luoghi in cui sono tenute e conservate le scritture contabili prescritte dal presente decreto e da altre disposizioni. Gli stessi elementi devono essere indicati anche per le persone i cui redditi sono imputati al contribuente o per le quali competono deduzioni o detrazioni ai sensi degli artt. 10 , 15 e 16 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e dell' art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 . La dichiarazione deve inoltre contenere l'indicazione dei seguenti dati e notizie indicativi di capacità contributiva, relativi alla disponibilità, in Italia o all'estero, da parte del contribuente e delle altre persone di cui al primo comma di: 1) aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, autoveicoli, altri mezzi di trasporto a motore oltre i 250 centimetri cubi e roulottes; cavalli da equitazione o da corsa; 2) residenze principali o secondarie; 3) collaborazioni familiari ed altri lavori addetti alla casa o alla famiglia; 4) riserve di caccia e di pesca; 5) assicurazioni di ogni tipo, limitatamente alla indicazione degli istituti o imprese di assicurazione e ai dati identificativi delle polizze, escluse le assicurazioni relative alla responsabilità civile per la circolazione di veicoli a motore e quelle sulla vita, contro gli infortuni e le malattie; 6) utenze di telefono limitatamente alla indicazione delle società ed enti erogatori e dei dati identificativi delle utenze. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, dovranno essere modificati ed integrati i dati e le notizie di cui al comma precedente e dovranno essere altresì esclusi dall'obbligo della indicazione i dati e le notizie indicanti nel presente articolo che l'Amministrazione finanziaria è in grado di acquisire direttamente. Devono inoltre essere indicati i canoni per i fabbricati dati in locazione e ogni altro elemento richiesto nel modello di dichiarazione di cui al successivo art. 8". - Si riporta il testo dell'art. 38 del succitato D.P.R. n. 600/1973 come modificato dalla presente legge: "Art. 38 (Rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche). - L'ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche quando il reddito complessivo dichiarato risulta inferiore a quello effettivo o non sussistono o non spettano, in tutto o in parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni d'imposta indicate nella dichiarazione. La rettifica deve essere fatta con unico atto, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi delle varie categorie di cui all' art. 6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 . L'incompletezza, la falsità e l'inesattezza dei dati indicati nella dichiarazione, salvo quanto stabilito nell'art. 39, possono essere desunte dalla dichiarazione stessa e dai dati allegati, dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni precedenti e dai dati e dalle notizie di cui all'articolo precedente anche sulla base di presunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise e concordanti. L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato. A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità in base alle quali l'ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 2, quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta. Qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei cinque precedenti. Il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell'accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da reddito esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. L'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione. Dal reddito complessivo determinato sinteticamente non sono deducibili gli oneri di cui all'art. 10 del decreto indicato nel secondo comma. Agli effetti dell'imposta lo- cale sui redditi il maggior reddito accertato sinteticamente è considerato reddito di capitale salva la facoltà del contribuente di provarne l'appartenenza ad altre categorie di redditi."

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La Legge 413/1991 rappresenta un punto di svolta nella disciplina dell'accertamento sintetico e dei dati di capacità contributiva, concetti fondamentali per commercialisti e consulenti tributari che devono verificare la congruità delle dichiarazioni. La norma introduce il principio dell'induttività del reddito, collegando la dichiarazione a elementi patrimoniali e di spesa, e disciplina la presunzione di provenienza dei redditi da incrementi patrimoniali, aspetti cruciali per la difesa del contribuente in caso di accertamento.

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