Legge Contributi

Legge 411/1985

Concessione di un contributo statale ordinario alla societa' "Dante Alighieri".

Pubblicato: 14/08/1985 In vigore dal: 03/08/1985 Documento ufficiale

Quali sono le modalità e l'importo del contributo statale concesso alla Società Dante Alighieri con la legge 411/1985?

Spiegato da FiscoAI
La legge 411/1985 autorizza lo Stato italiano a erogare un contributo annuo ordinario di 600 milioni di lire alla Società "Dante Alighieri" a partire dall'anno 1985. Il contributo è destinato a supportare le attività che la società svolge all'estero, in linea con i suoi obiettivi statutari e in coordinamento con l'azione del Ministero degli Affari Esteri. La norma rappresenta un intervento di sostegno pubblico a un ente privato che opera nel settore della promozione culturale e linguistica italiana nel mondo. Il contributo non è una tantum, ma ha carattere ordinario e ricorrente, garantendo una continuità di finanziamento. Secondo quanto previsto, l'importo può essere rideterminato ogni tre anni secondo le modalità stabilite dalla legge finanziaria, con aggiornamenti annuali per scorrimento. Questo meccanismo consente allo Stato di adeguare periodicamente il finanziamento alle esigenze effettive della società, mantenendo flessibilità nella gestione della spesa pubblica.

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Riferimento normativo

LEGGE 3 agosto 1985, n. 411

Testo normativo

LEGGE n. 411/1985 # LEGGE 3 agosto 1985, n. 411 ## Concessione di un contributo statale ordinario alla societa' "Dante Alighieri". La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. A decorrere dall'anno 1985 è autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 600 milioni a favore della società "Dante Alighieri", allo scopo di facilitare lo sviluppo della sua attività all'estero in conformità dei suoi fini statutari ed in armonia con l'azione svolta dal Ministero degli affari esteri. 2. Con cadenza triennale il contributo previsto dal precedente comma potrà essere rideterminato con le modalità previste dal quattordicesimo comma dell'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 . NOTA Nota all'art. 1, comma 2: Il testo dell' art. 19, comma quattordicesimo, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 recante: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985), è il seguente. "Con effetto dal 1 gennaio 1986, le disposizioni di legge che rinviano per la quantificazione dello stanziamento annuo alla legge di approvazione del bilancio dello Stato cessano di avere efficacia. La quantificazione predetta è disposta, su base triennale, dalla legge finanziaria, con aggiornamento annuale per scorrimento. Nelle more dell'approvazione della legge finanziaria relativa all'anno 1986, il bilancio di previsione dello Stato afferente lo stesso anno considera, per le disposizioni di legge di cui al comma precedente, uno stanziamento non superiore a quello iscritto nel bilancio dello Stato per l'anno 1985".

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La legge 411/1985 riguarda i contributi ordinari dello Stato a enti privati, le modalità di finanziamento pubblico e la gestione dei fondi attraverso la legge finanziaria. Commercialisti e consulenti che seguono enti culturali e organizzazioni no-profit consultano questa normativa per comprendere i meccanismi di erogazione dei contributi statali, la rideterminazione triennale degli stanziamenti e il coordinamento con la programmazione di bilancio dello Stato.

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