Legge

Legge 408/1996

Interventi urgenti per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, nonche' per l'aeroporto internazionale Galileo Galilei di Pisa.

Pubblicato: 06/08/1996 In vigore dal: 02/08/1996 Documento ufficiale

Quali sono gli interventi finanziati dal Decreto-Legge 408/1996 per Venezia e la sua laguna, e come sono ripartiti i fondi tra i diversi soggetti competenti?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 408/1996 stanzia risorse straordinarie per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, proseguendo programmi già avviati dalle leggi precedenti del 1984 e 1992. L'intervento riguarda il recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico della città, con particolare attenzione alla ricostruzione del teatro La Fenice. I fondi autorizzati ammontano a 125 miliardi di lire per il 1997 e 60 miliardi aggiuntivi per il 1998, per un totale di 185 miliardi di lire annui a partire dal 1998. La ripartizione dei fondi coinvolge molteplici soggetti: il Ministero dei Lavori Pubblici (per interventi in concessione), la Regione Veneto, i comuni di Venezia e Chioggia, il Ministero dei Trasporti (per l'aeroporto Marco Polo), l'Autorità Portuale, le università Ca' Foscari e l'Istituto di Architettura, e la Provincia di Venezia. Ciascun soggetto riceve una quota specifica di risorse, con importi differenziati per gli anni 1997 e 1998. Il finanziamento è coperto mediante utilizzo di accantonamenti del bilancio triennale 1996-1998 del Ministero del Tesoro, con facoltà del Ministro di apportare le necessarie variazioni di bilancio.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 2 agosto 1996, n. 408

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 408/1996 # DECRETO-LEGGE 2 agosto 1996, n. 408 ## Interventi urgenti per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, nonche' per l'aeroporto internazionale Galileo Galilei di Pisa. Art. 1 1. Per il proseguimento dei programmi finalizzati alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico, ai sensi delle leggi 29 novembre 1984, n. 798, e 5 febbraio 1992, n. 139 , sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 125.000 milioni con decorrenza dall'anno 1997 e di ulteriori 60.000 milioni con decorrenza dall'anno 1998, in base al riparto di cui al comma 2. 2. I limiti di impegno di cui al comma 1 sono rispettivamente ripartiti, relativamente agli anni 1997 e 1998, in ragione di lire 49.100 milioni e lire 20.600 milioni per gli interventi in regime di concessione di competenza del Ministero dei lavori pubblici, purchè affidati anteriormente al 1 giugno 1995; di lire 19.800 milioni e lire 11.000 milioni per gli interventi di competenza della regione Veneto; di lire 41.800 milioni e lire 21.000 milioni per gli interventi di competenza dei comuni di Venezia e Chioggia ((ivi compresi, limitatamente a lire 9 miliardi, quelli per il completamento della ricostruzione del teatro "La Fenice")) ; di lire 2.050 milioni e lire 900 milioni per gli interventi relativi all'aeroporto Marco Polo, in regime di concessione di competenza del Ministero dei trasporti e della navigazione; di lire 3.500 milioni e lire 2.500 milioni per gli interventi di competenza dell'Autorità portuale di Venezia, da effettuare nel rispetto delle competenze del Ministero dell'ambiente; di lire 2.350 milioni e lire 1.200 milioni per gli interventi di competenza dell'Università di Cà Foscari; di lire 1.200 milioni e lire 600 milioni per gli interventi di competenza dell'Istituto universitario di architettura di Venezia; di lire 5.200 milioni e lire 2.200 milioni per gli interventi di competenza della provincia di Venezia. 3. A valere sui limiti di impegno di cui al comma 2, i soggetti indicati al comma 2 dell'articolo 1 della citata legge n. 139 del 1992 , nonchè l'Autorità portuale di Venezia, sono autorizzati a contrarre mutui con le modalità di cui al medesimo articolo 1, comma 2. 4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 125.000 milioni per il 1997 e a lire 185.000 milioni annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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Il Decreto-Legge 408/1996 rappresenta un intervento straordinario di finanza pubblica per la salvaguardia di Venezia, coinvolgendo limiti di impegno pluriennali, mutui autorizzati e ripartizioni di fondi tra enti pubblici territoriali e università. Professionisti che operano nel settore pubblico, consulenti di enti locali e gestori di progetti infrastrutturali consultano questa normativa per comprendere le modalità di finanziamento, le competenze ministeriali, le autorizzazioni di spesa e le variazioni di bilancio relative a interventi di interesse nazionale.

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