Legge Contributi

Legge 408/1988

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per i lavoratori eccedentari nelle aree del Mezzogiorno di cui al decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e per i dipendenti delle societa' costituite dalla GEPI per il reimpiego dei medesimi, nonche' disposizioni in materia di delegificazione per gli enti previdenziali.

Pubblicato: 19/09/1988 In vigore dal: 17/09/1988 Documento ufficiale

Quali sono le principali disposizioni del Decreto-Legge 408/1988 riguardanti la proroga dell'integrazione salariale per i lavoratori eccedentari nel Mezzogiorno?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 408/1988 interviene sulla proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, uno strumento di sostegno al reddito per lavoratori in eccedenza nelle aree del Mezzogiorno. La norma si applica ai lavoratori eccedentari già beneficiari di questo trattamento secondo il decreto-legge 291/1977 e ai dipendenti delle società costituite dalla GEPI (Gestione e Partecipazioni Industriali) per il loro reimpiego. In pratica, il decreto estende il periodo massimo di fruizione del trattamento da 18 a 24 mesi e prolunga i benefici fino al 31 dicembre 1988, in attesa della riforma della Cassa Integrazione Guadagni. Per le aziende e i consulenti del lavoro, questo significa che i lavoratori interessati potevano continuare a percepire l'integrazione salariale per un periodo più lungo, riducendo l'impatto economico dei licenziamenti nelle aree depresse del Sud Italia. La norma rappresenta un intervento straordinario di politica occupazionale, caratteristico degli anni Ottanta, quando lo Stato interveniva direttamente nel sostegno ai redditi dei lavoratori in crisi.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 17 settembre 1988, n. 408

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 408/1988 # DECRETO-LEGGE 17 settembre 1988, n. 408 ## Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per i lavoratori eccedentari nelle aree del Mezzogiorno di cui al decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e per i dipendenti delle societa' costituite dalla GEPI per il reimpiego dei medesimi, nonche' disposizioni in materia di delegificazione per gli enti previdenziali. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il termine per il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori eccedentari nelle aree del Mezzogiorno e di quelli dipendenti dalla GEPI, nonchè di emanare disposizioni in materia di delegificazione per gli enti previdenziali; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 1988; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art. 1 1. Il periodo di 18 mesi di cui all' articolo 4, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 , è elevabile a 24 mesi. 2. I trattamenti previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452 , sono prorogati fino all'entrata in vigore della riforma degli interventi della Cassa integrazione guadagni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1988. È altresì prorogato fino al predetto termine il trattamento straordinario di integrazione salariale a favore dei lavoratori dipendenti dalle società costituite dalla GEPI ai sensi dell' articolo 4, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63 , nei casi in cui il trattamento già riconosciuto venga a scadere nel corso dell'anno 1988.

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Il Decreto-Legge 408/1988 disciplina l'integrazione salariale straordinaria, la Cassa Integrazione Guadagni e gli interventi per il Mezzogiorno, con particolare riferimento ai lavoratori eccedentari e alle società GEPI. Consulenti del lavoro e responsabili risorse umane lo consultano per comprendere i trattamenti di sostegno al reddito, la proroga dei benefici previdenziali e le disposizioni sulla delegificazione degli enti previdenziali. La norma è rilevante per chi gestisce situazioni di eccedenza occupazionale e necessita di chiarimenti su ammortizzatori sociali straordinari e interventi nelle aree svantaggiate.

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