Conversione in legge del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 307,
recante disposizioni urgenti per l'utilizzazione in conto residui dei
fondi stanziati per il finanziamento dei progetti finalizzati per la
pubblica amministrazione, nonche' delle spese di funzionamento
dell'Autorita' per l'informatica.
Cosa stabilisce la Legge 400/1996 riguardo all'utilizzo dei fondi residui per la pubblica amministrazione?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 400/1996 è un provvedimento di conversione che trasforma in legge ordinaria il decreto-legge 307/1996, emanato dal Governo con procedura d'urgenza il 3 giugno 1996. Il provvedimento riguarda specificamente l'utilizzo in conto residui dei fondi precedentemente stanziati per il finanziamento dei progetti finalizzati destinati alla pubblica amministrazione, nonché per le spese di funzionamento dell'Autorità per l'informatica. In pratica, la legge consente di utilizzare fondi già allocati negli esercizi precedenti che non erano stati spesi, permettendone l'impiego per gli scopi originariamente previsti. Questo meccanismo è rilevante per le amministrazioni pubbliche e gli enti che gestiscono progetti informatici, in quanto consente di regolarizzare la gestione dei residui di bilancio senza necessità di nuovi stanziamenti. L'articolo 2 della legge inoltre salva la validità di tutti gli atti e i provvedimenti già adottati sulla base del precedente decreto-legge 187/1996, garantendo continuità giuridica e tutela dei rapporti già instaurati.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
LEGGE 30 luglio 1996, n. 400
Testo normativo
LEGGE n. 400/1996
# LEGGE 30 luglio 1996, n. 400
## Conversione in legge del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 307,
recante disposizioni urgenti per l'utilizzazione in conto residui dei
fondi stanziati per il finanziamento dei progetti finalizzati per la
pubblica amministrazione, nonche' delle spese di funzionamento
dell'Autorita' per l'informatica.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. È convertito in legge il decreto-legge 3 giugno 1996, n. 307 , recante disposizioni urgenti per l'utilizzazione in conto residui dei fondi stanziati per il finanziamento dei progetti finalizzati per la pubblica amministrazione, nonchè delle spese di funzionamento dell'Autorità per l'informatica. 2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 187 . La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 luglio 1996 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri CIAMPI, Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: FLICK AVVERTENZA: Il decreto-legge 3 giugno 1996, n. 307 , è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 128 del 3 giugno 1996. In questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 16, è ripubblicato il testo del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 307 , corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217 .
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La Legge 400/1996 è il riferimento normativo per l'utilizzo dei fondi in conto residui nella pubblica amministrazione, con particolare attenzione a progetti finalizzati e spese di funzionamento dell'Autorità per l'informatica. Amministratori pubblici e responsabili di bilancio la consultano per questioni relative a residui passivi, gestione dei fondi pluriennali e regolarizzazione delle spese informatiche. Il provvedimento interessa anche consulenti che operano nel settore pubblico per aspetti di programmazione finanziaria e rendicontazione dei progetti.
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