Legge

Legge 398/1996

Modifica all'articolo 85 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di tempestivita' dell'esercizio del diritto di opzione.

Pubblicato: 30/07/1996 In vigore dal: 30/07/1996 Documento ufficiale

Cosa prevede la Legge 398/1996 in merito al termine per l'esercizio del diritto di opzione da parte dei deputati eletti in più circoscrizioni?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 398/1996 modifica l'articolo 85 del Testo Unico sulle elezioni della Camera dei deputati (D.P.R. 361/1957), intervenendo sul termine entro il quale un deputato eletto in più circoscrizioni deve comunicare quale seggio intende mantenere. La modifica sostituisce il riferimento temporale "dalla convalida delle elezioni" con "dalla data dell'ultima proclamazione", anticipando così il momento di inizio del conteggio dei giorni disponibili per l'opzione. Il deputato ha a disposizione otto giorni da questo nuovo termine per dichiarare alla Presidenza della Camera quale circoscrizione sceglie; in caso di mancata opzione, si procede al sorteggio. La norma entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e per la prima applicazione il termine decorre dalla data di entrata in vigore della legge stessa, garantendo così una maggiore tempestività nell'esercizio del diritto di opzione.

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Riferimento normativo

LEGGE 30 luglio 1996, n. 398

Testo normativo

LEGGE n. 398/1996 # LEGGE 30 luglio 1996, n. 398 ## Modifica all'articolo 85 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di tempestivita' dell'esercizio del diritto di opzione. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. All'articolo 85 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , le parole: "dalla convalida delle elezioni" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data dell'ultima proclamazione". 2. In sede di prima applicazione, il termine di cui all'articolo 85 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 , come modificato dal comma 1 del presente articolo, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 luglio 1996 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: FLICK AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10 comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: - Il testo dell' art. 85 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 , così come sostituito dall' art. 5 della legge 4 agosto 1993, n. 277 , come ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente: "Art. 85. - 1. Il deputato eletto in più circoscrizioni deve dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati, entro otto giorni dalla data dell'ultima proclamazione, quale circoscrizione prescelga. Mancando l'opzione, si procede al sorteggio".

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La Legge 398/1996 riguarda il diritto di opzione dei deputati eletti in più circoscrizioni, disciplinando i termini procedurali secondo il Testo Unico elettorale. La normativa è rilevante per gli organi parlamentari, gli uffici di segreteria della Camera e i professionisti che seguono le procedure di convalida delle elezioni, in quanto modifica il dies a quo per il calcolo dei termini di dichiarazione di opzione e sorteggio.

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