Ulteriore proroga del termine previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 17 maggio 1988, n. 172, per l'ultimazione dei lavori della commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi.
Qual è lo scopo della Legge 397/1991 e quali sono i termini che disciplina?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 397/1991 è un provvedimento normativo che riguarda esclusivamente la proroga dei termini di lavoro della commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia. Nello specifico, la legge estende il termine entro il quale la commissione deve completare le proprie indagini e presentare la relazione finale, fissandolo al 2 luglio 1992. Questa non è una norma di carattere generale, ma un atto amministrativo-procedurale che interessa solo l'attività di questa specifica commissione parlamentare. La proroga si rese necessaria perché i lavori della commissione, già prorogati in precedenza (nel 1990 e nel 1991), non erano stati conclusi nei tempi previsti, richiedendo quindi un ulteriore differimento della scadenza per permettere il completamento delle indagini sulle stragi e sulla mancata identificazione dei responsabili.
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Riferimento normativo
LEGGE 13 dicembre 1991, n. 397
Testo normativo
LEGGE n. 397/1991
# LEGGE 13 dicembre 1991, n. 397
## Ulteriore proroga del termine previsto dall'articolo 2, comma 3,
della legge 17 maggio 1988, n. 172, per l'ultimazione dei lavori
della commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e
sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle
stragi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Il termine previsto dall' articolo 2, comma 3, della legge 17 maggio 1988, n. 172 , entro il quale la commissione d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi deve ultimare i suoi lavori presentando la relazione sulle risultanze delle indagini, termine già prorogato con legge 31 gennaio 1990, n. 12 , e successivamente con legge 28 giugno 1991, n. 215 , è ulteriormente prorogato al 2 luglio 1992. AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: - Il termine previsto dall' art. 2, comma 3, della legge 17 maggio 1988, n. 172 , riguardante i lavori della commissione parlamentare d'inchiesta, è stato prorogato al 28 luglio 1991 dall' art. 1 della legge 31 gennaio 1990, n. 12 ; successivamente lo stesso termine è stato prorogato al 31 dicembre 1991 dall' art. 1, comma 3, della legge 28 giugno 1991, n. 215 , ed è ulteriormente prorogato al 2 luglio 1992 dalla presente legge.
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La Legge 397/1991 disciplina la proroga dei termini per le commissioni parlamentari d'inchiesta, in particolare per quanto riguarda l'attività investigativa sul terrorismo e le stragi in Italia. Questo tipo di normativa rientra nella categoria dei provvedimenti procedurali che regolano il funzionamento degli organi parlamentari e i loro obblighi di rendicontazione, aspetto rilevante per chi segue l'attività legislativa e amministrativa dello Stato.
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