Quali sono le disposizioni della Legge 397/1990 in materia di assistenza finanziaria dell'Italia all'URSS e quali garanzie sono previste per i crediti erogati?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 397/1990 autorizza la Repubblica italiana a fornire assistenza finanziaria all'Unione Sovietica mediante crediti fino a un massimo di 2.200 miliardi di lire, destinati al miglioramento della bilancia dei pagamenti dell'URSS. L'intervento avviene attraverso aziende e istituti di credito italiani, operando in collaborazione economica e finanziaria tra i due Paesi. La normativa prevede che lo Stato italiano garantisca il totale rimborso del capitale e il pagamento integrale degli interessi sui crediti erogati, trasferendo al Ministero del Tesoro i diritti dei creditori verso i debitori nel caso di attivazione della garanzia statale. Le condizioni operative, modalità e termini dell'intervento sono determinati d'accordo con il Governo dell'URSS, applicando inoltre le disposizioni tributarie previste dal decreto-legge 70/1988, che riducono l'aliquota dello 0,25% allo 0,05% per i finanziamenti all'esportazione di durata superiore a diciotto mesi.
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Riferimento normativo
LEGGE 17 dicembre 1990, n. 397
Testo normativo
LEGGE n. 397/1990
# LEGGE 17 dicembre 1990, n. 397
## Disposizioni in materia di collaborazione economica e finanziaria
tra l'Italia e l'URSS.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Al fine di assicurare un contributo alla stabilizzazione dell'economia sovietica, la Repubblica italiana provvede a fornire all'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche (URSS) o alla Banca per le relazioni economiche con l'estero dell'URSS assistenza finanziaria mediante crediti fino ad un importo globale massimo in linea capitale di lire 2.200 miliardi, da destinarsi al miglioramento della bilancia dei pagamenti del predetto Paese, con l'intervento diretto di aziende o istituti di credito italiani. 2. Condizioni, modalità e termini dell'intervento di cui alla presente legge saranno determinati d'accordo con il Governo dell'URSS. 3. Sui crediti di cui al presente articolo è accordata la garanzia dello Stato per il totale rimborso del capitale e per l'intero pagamento degli interessi. 4. Il Ministero del tesoro è surrogato nei diritti dei creditori verso i debitori in conseguenza dell'operatività della suddetta garanzia statale. 5. Alle operazioni di cui alla presente legge si applicano le disposizioni di cui al comma 2-bis, secondo periodo, dell' articolo 10 del decreto-legge 14 marzo 1988, n 70 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154 . AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: - Il testo del comma 2-bis, secondo periodo, dell' art. 10 del D.L. n. 70/1988 (Norme in materia tributaria nonchè per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani) è il seguente: "L'aliquota dello 0,25 per cento stabilita per i finanziamenti all'esportazione di durata superiore a diciotto mesi dall' articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 , è ridotta allo 0,05 per cento e si applica anche alle operazioni non rientranti nell'ambito della legge 24 maggio 1977, n. 277 ".
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La Legge 397/1990 disciplina l'assistenza finanziaria e i crediti garantiti dallo Stato verso l'estero, materia rilevante per istituti di credito e aziende esportatrici che operano in finanziamenti internazionali. La normativa si collega alle disposizioni tributarie sui finanziamenti all'esportazione, alle aliquote agevolate e alla surrogazione dello Stato nei diritti creditizi, aspetti importanti per commercialisti che seguono operazioni di credito garantito e finanza strutturata.
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