Legge

Legge 394/1991

Legge quadro sulle aree protette.

Pubblicato: 13/12/1991 In vigore dal: 06/12/1991 Documento ufficiale

Quali sono i principi fondamentali e le finalità della Legge 394/1991 sulle aree protette?

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La Legge 394/1991 è la legge quadro italiana che disciplina l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, operando in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione. Si applica a tutti i territori che presentano formazioni fisiche, geologiche, biologiche o geomorfologiche di rilevante valore naturalistico e ambientale, sottoponendoli a un regime speciale di tutela e gestione. La norma riguarda lo Stato, le Regioni, gli enti locali e i soggetti privati coinvolti nella conservazione del patrimonio naturale nazionale.

In pratica, la legge persegue finalità concrete quali la conservazione di specie animali e vegetali, la protezione di singolarità geologiche e paleontologiche, il mantenimento degli equilibri ecologici e idrogeologici, nonché la difesa dei valori scenici e panoramici. Prevede inoltre l'integrazione tra uomo e ambiente naturale, salvaguardando le attività agro-silvo-pastorali tradizionali e i valori antropologici, archeologici e storici presenti nei territori protetti.

Un aspetto rilevante è che la legge non esclude completamente le attività produttive, ma promuove la valorizzazione e la sperimentazione di attività compatibili con la conservazione ambientale. La gestione delle aree protette avviene attraverso forme di cooperazione tra Stato, Regioni ed enti locali, con possibilità di coinvolgimento di soggetti pubblici e privati mediante patti territoriali.

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Riferimento normativo

LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394

Testo normativo

LEGGE n. 394/1991 # LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 ## Legge quadro sulle aree protette. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Finalità e ambito della legge 1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali, detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese. 2. Ai fini della presente legge costituiscono il patrimonio naturale le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale. 3. I territori nei quali siano presenti i valori di cui al comma 2, specie se vulnerabili, sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire, in particolare, le seguenti finalità: a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici; b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali; c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonchè di attività ricreative compatibili; d) difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici. 4. I territori sottoposti al regime di tutela e di gestione di cui al comma 3 costituiscono le aree naturali protette. In dette aree possono essere promosse la valorizzazione e la sperimentazione di attività produttive compatibili. 5. Nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette, lo Stato, le regioni e gli enti locali attuano forme di cooperazione e di intesa ai sensi dell' articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , e dell' articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 . ((Per le medesime finalità lo Stato, le regioni, gli enti locali, altri soggetti pubblici e privati e le Comunità del parco possono altresì promuovere i patti territoriali di cui all' articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 )) .

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