Legge

Legge 393/1996

Interventi urgenti di protezione civile.

Pubblicato: 27/07/1996 In vigore dal: 26/07/1996 Documento ufficiale

Quali interventi di protezione civile autorizza il Decreto-Legge 393/1996 nelle regioni del Sud Italia e con quali modalità di finanziamento?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 393/1996 è una norma di carattere emergenziale che autorizza interventi urgenti di protezione civile nelle regioni Sicilia, Calabria e Molise, principalmente per fronteggiare dissesti idrogeologici e calamità naturali verificatesi tra il 1993 e il 1995. La norma stanzia 250 miliardi di lire per interventi di emergenza in Sicilia e prevede l'utilizzo di risorse comunitarie per le altre regioni interessate, con priorità nella programmazione del quadro comunitario di sostegno 1994-1999 obiettivo 1.

Gli interventi sono affidati al Dipartimento della protezione civile, che opera d'intesa con le amministrazioni regionali e statali, potendo adottare ordinanze in deroga alle disposizioni vigenti per accelerare le procedure. Questa deroga rappresenta un aspetto cruciale: consente di bypassare i normali iter amministrativi quando sussistono situazioni di emergenza conclamata, nel rispetto comunque dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il finanziamento avviene mediante riduzione di capitoli di bilancio del Ministero del Tesoro e attraverso il reimpiego di economie derivanti da precedenti decreti-legge su calamità (1994, 1995). Le regioni possono utilizzare fondi già assegnati per opere di prevenzione e bonifica, inclusa la gestione dell'emergenza rifiuti e dell'inquinamento idrico.

I commissari nominati tramite ordinanze devono rendicontare l'attuazione degli interventi alla Corte dei conti e agli uffici dell'Unione europea, documentando specificamente le deroghe applicate e i loro effetti. Questo meccanismo di controllo garantisce trasparenza pur mantenendo la flessibilità operativa necessaria in situazioni di emergenza.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 26 luglio 1996, n. 393

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 393/1996 # DECRETO-LEGGE 26 luglio 1996, n. 393 ## Interventi urgenti di protezione civile. Art. 1 Interventi di carattere idrogeologico d'emergenza nelle regioni Sicilia, Calabria e Molise, di prevenzione a fini di protezione civile e per opere dipendenti da calamità del 1995. 1. Per fronteggiare interventi urgenti di emergenza idrogeologica nella regione siciliana è autorizzata la complessiva spesa di lire 250 miliardi da iscriversi su apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1996. 2. Il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con la regione, definisce il programma degli interventi anche sulla base degli accertamenti effettuati dal Gruppo nazionale per la difesa delle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche. (( 3. All'attuazione degli interventi si provvede, avvalendosi delle competenti strutture tecniche delle amministrazioni statali e regionali, con ordinanze di cui all' articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 , anche in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. I commissari individuati nelle ordinanze sono tenuti a riferire sull'attuazione degli interventi con separate relazioni al competente ufficio della Corte dei conti, dando conto, in particolare, delle deroghe poste in essere e dei relativi effetti)) 4. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione del capitolo 8778 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1991, n. 433 , relativa al recupero o alla ricostruzione del patrimonio edilizio privato. 5. Per fronteggiare situazioni di emergenza e di risanamento del suolo connesse a dissesti idrogeologici e alla salvaguardia delle coste nelle regioni Calabria, Molise e Sicilia sulla base di un programma all'uopo predisposto dal Dipartimento della protezione civile, si provvede a ricomprendere prioritariamente tali interventi nella programmazione delle risorse comunitarie, provenienti dall'utilizzo del deflattore o da eventuali riprogrammazioni di interventi già finanziati nell'ambito del quadro comunitario di sostegno 1994-1999 obiettivo 1 e in ritardo di attuazione, affidandone l'attuazione medesima allo stesso Dipartimento, (( che si avvale delle competenti strutture tecniche delle amministrazioni statali e regionali. Nella programmazione delle risorse comunitarie si dovranno altresì ricomprendere prioritariamente, nell'ambito del medesimo quadro comunitario di sostegno 1994-1999 obiettivo 1, gli interventi necessari per la bonifica dei siti degradati per l'emergenza rifiuti e per l'inquinamento dei sistemi idrici predisposti dal Ministero dell'ambiente)) . 6. Per l'attuazione degli interventi del comma 5 il Dipartimento della protezione civile è autorizzato, nel rispetto della disciplina comunitaria, ad adottare ordinanze finalizzate all'accelerazione delle procedure. (( I commissari indiduati nelle ordinanze sono tenuti a riferire sull'attuazione dei singoli interventi ai competenti uffici dell'Unione europea e della Corte dei conti, dando conto, in particolare, dell'efficacia delle deroghe relative all'accelerazione delle procedure)) . 7. Le regioni colpite dagli eventi calamitosi del 1993, del 1994 e del 1995 possono utilizzare le economie derivanti da fondi già loro assegnati con il decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22 , con il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 , nonchè con il decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265 , per opere dipendenti dalle calamità di cui all' articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74 , nonchè per interventi che abbiano carattere di prevenzione anche in connessione con i piani di protezione civile.

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Il Decreto-Legge 393/1996 disciplina interventi urgenti di protezione civile, dissesti idrogeologici e calamità naturali, prevedendo ordinanze derogatorie, finanziamenti pubblici e programmazione comunitaria. Amministratori pubblici, dipartimenti di protezione civile e uffici regionali lo consultano per autorizzazioni di spesa, utilizzo di economie da fondi precedenti, bonifica ambientale e accelerazione delle procedure amministrative in emergenza.

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