Legge

Legge 388/1990

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la liberalizzazione dei voli di aeroambulanza tra le regioni frontaliere per il trasporto con carattere di urgenza di traumatizzati o ammalati gravi, firmato a Vienna il 21 febbraio 1989.

Pubblicato: 21/12/1990 In vigore dal: 29/11/1990 Documento ufficiale

Qual è l'oggetto della Legge 388/1990 e quali sono le sue disposizioni principali?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 388/1990 ratifica un accordo bilaterale tra l'Italia e l'Austria, firmato a Vienna il 21 febbraio 1989, che riguarda la liberalizzazione dei voli di aeroambulanza nelle regioni frontaliere tra i due Paesi. L'accordo si applica specificamente al trasporto urgente di persone traumatizzate o affette da gravi patologie mediche che necessitano di interventi sanitari tempestivi. La normativa autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare formalmente questo trattato internazionale, conferendogli validità nell'ordinamento giuridico italiano. In pratica, la legge consente ai mezzi aerei adibiti al trasporto sanitario di circolare liberamente tra le zone di confine italo-austriache senza le restrizioni normalmente applicate al traffico aereo civile, facilitando così gli interventi di emergenza medica transfrontalieri. Questo accordo rappresenta un'importante cooperazione sanitaria internazionale che migliora l'accessibilità ai servizi di emergenza per le popolazioni delle regioni frontaliere, eliminando ostacoli burocratici e amministrativi che potrebbero ritardare soccorsi critici.

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Riferimento normativo

LEGGE 29 novembre 1990, n. 388

Testo normativo

LEGGE n. 388/1990 # LEGGE 29 novembre 1990, n. 388 ## Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la liberalizzazione dei voli di aeroambulanza tra le regioni frontaliere per il trasporto con carattere di urgenza di traumatizzati o ammalati gravi, firmato a Vienna il 21 febbraio 1989. La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la liberalizzazione dei voli di aeroambulanza tra le regioni frontaliere per il trasporto con carattere di urgenza di traumatizzati o ammalati gravi, fatto a Vienna il 21 febbraio 1990.

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La Legge 388/1990 disciplina accordi internazionali in materia sanitaria e trasporto aereo, coinvolgendo questioni di diritto amministrativo, cooperazione transfrontaliera e normative sulla sicurezza aerea. Professionisti del settore sanitario e della logistica consultano questa normativa per comprendere le modalità di autorizzazione dei voli di aeroambulanza, le esenzioni da restrizioni aeronautiche e gli obblighi derivanti da trattati bilaterali tra Stati.

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