Legge

Legge 386/1991

Trasformazione degli enti pubblici economici, dismissione delle partecipazioni statali ed alienazione di beni patrimoniali suscettibili di gestione economica.

Pubblicato: 06/12/1991 In vigore dal: 05/12/1991 Documento ufficiale

Quali sono gli obiettivi e le modalità di trasformazione degli enti pubblici economici in società per azioni secondo il Decreto-Legge 386/1991?

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Il Decreto-Legge 386/1991 disciplina la trasformazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali, degli enti pubblici economici e delle aziende autonome statali in società per azioni. L'obiettivo principale è razionalizzare il sistema delle partecipazioni statali, valorizzare le strutture produttive e contribuire al risanamento della spesa pubblica attraverso l'alienazione di beni patrimoniali. La trasformazione deve avvenire secondo indirizzi di politica economica deliberati dal CIPE, rispettando criteri di economicità ed efficienza, e deve essere completata entro due mesi dalla comunicazione formale dei criteri da parte del Ministro del bilancio.

Le società derivate dalla trasformazione succedono agli enti originari in tutti i rapporti giuridici, con i fondi di dotazione convertiti in capitale sociale di proprietà dello Stato. Le deliberazioni di trasformazione richiedono l'approvazione del Ministro del bilancio, di concerto con il Ministro del tesoro e i ministri competenti. Le nuove società sono sottoposte alla normativa generale delle società per azioni, con rappresentanti dello Stato nominati negli organi assembleari e nei collegi sindacali secondo le disposizioni del codice civile.

Le partecipazioni statali risultanti dalla trasformazione possono essere alienate secondo indirizzi CIPE, con l'obiettivo di assicurare un'ampia diffusione tra il pubblico e prevenire concentrazioni dominanti. Le alienazioni che comportano la perdita del controllo di maggioranza da parte dello Stato richiedono l'approvazione del Consiglio dei Ministri e specifiche deliberazioni parlamentari. I proventi derivanti dalle cessioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

Per i dipendenti delle nuove società per azioni, le disposizioni legislative e contrattuali in materia di previdenza rimangono applicabili, con salvaguardia dei diritti acquisiti. Il Presidente del Consiglio comunica periodicamente al Parlamento relazioni sullo stato di attuazione del decreto, incluso l'elenco delle società trasformate e delle loro partecipate. Le operazioni di trasformazione e alienazione beneficiano del regime fiscale agevolato previsto dalla legge 218/1990.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 5 dicembre 1991, n. 386

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 386/1991 # DECRETO-LEGGE 5 dicembre 1991, n. 386 ## Trasformazione degli enti pubblici economici, dismissione delle partecipazioni statali ed alienazione di beni patrimoniali suscettibili di gestione economica. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di procedere alla razionalizzazione del sistema delle partecipazioni statali attraverso la trasformazione degli enti e delle aziende autonome in società per azioni, con la finalità di valorizzare le strutture produttive, l'accesso diffuso dei risparmiatori e contribuire al risanamento della spesa pubblica, anche mediante l'alienazione di beni patrimoniali suscettibili di gestione economica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 1991; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle partecipazioni statali, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e per le riforme istituzionali e gli affari regionali; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1 1. Gli enti di gestione delle partecipazioni statali e gli altri enti pubblici economici, nonchè le aziende autonome statali, possono essere trasformati in società per azioni. 2. Le trasformazioni di cui al comma 1 sono attuate in conformità agli indirizzi di politica economica ed industriale, nel rispetto dei criteri di economicità ed efficienza, deliberati dal CIPE su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con i Ministri competenti. Alle aziende di credito pubbliche si applicano le disposizioni di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218 . Il presente decreto non si applica agli enti od aziende ai quali partecipino prevalentemente le regioni o gli enti disciplinati dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 . 3. Le trasformazioni di cui al comma 1 e le conseguenti modifiche statutarie sono deliberate dagli organi competenti in materia in conformità ai criteri di cui al comma 2 ed entro due mesi dalla formale comunicazione di questi da parte del Ministro del bilancio e della programmazione economica. Le società per azioni derivate dagli enti di cui al comma 1 succedono a questi nella totalità dei rapporti giuridici. I fondi di dotazione sono trasformati in capitale sociale, di proprietà dello Stato. 4. Le deliberazioni, adottate ai sensi del comma 3, sono approvate con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro e con i Ministri competenti, restando soggette alla stessa approvazione, anche successivamente, le deliberazioni comunque concernenti il diritto di voto. 5. Le società di cui al comma 1 sono sottoposte alla normativa generale vigente per le società per azioni; è fatta salva la disposizione di cui all' articolo 14 della legge 12 agosto 1977, n. 675 , in materia di revisione dei bilanci d'esercizio. 6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze e con gli altri Ministri competenti, sentito il CIPE, nomina i rappresentanti dello Stato nelle assemblee delle società di cui al comma 3 e nei collegi sindacali, ai sensi della sezione XII del capo V del titolo V del libro V del codice civile . I poteri spettanti ai rappresentanti della parte pubblica sono esercitati ai sensi dell' articolo 2372 del codice civile . 7. Salvo quanto previsto dal presente decreto, le disposizioni che subordinano l'attività degli enti ed aziende di cui al comma 1 a specifiche direttive gestionali cessano di avere vigore nei confronti delle società da essi derivate, fatti salvi gli indirizzi di carattere generale. È abrogato l' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1968, n. 626 . 8. Ogni altra modificazione delle norme degli statuti, discendente dalle disposizioni contenute nel presente decreto, è soggetta alla procedura di approvazione prevista dal comma 4. Sarà, comunque, prevista la costituzione di giunte o comitati esecutivi con i poteri di cui all' articolo 2384 del codice civile . 9. Le partecipazioni, risultanti dalle trasformazioni di cui al comma 1, fatti salvi i diritti partecipativi spettanti a soggetti diversi dallo Stato, possono essere alienate nel rispetto degli indirizzi deliberati dal CIPE anche in relazione alla pubblicità, ai limiti e alle condizioni da osservare nelle procedure di valutazione, di collocamento e di cessione delle partecipazioni previste dal presente decreto. Le alienazioni ed ogni altra operazione, dalle quali derivi la perdita del controllo di maggioranza, diretto o indiretto, da parte dello Stato nelle società di cui al comma 1, sono approvate dal Consiglio dei Ministri in conformità a specifiche deliberazioni delle Camere, adottate secondo le procedure e modalità dalle stesse stabilite. 10. Con decreti del Ministro del tesoro, sentito il CIPE, si provvede alle operazioni di collocamento, anche parziale, sul mercato finanziario e presso investitori istituzionali delle partecipazioni spettanti allo Stato, previa valutazione delle stesse partecipazioni e determinazione delle condizioni, dei prezzi, delle entità e modalità delle cessioni, della forme di tutela dei diritti, anche di minoranza, dell'azionista pubblico, nonchè all'attribuzione delle partecipazioni di controllo, tenute presenti anche le esigenze di efficienza delle società. 11. Il collocamento e le cessioni delle partecipazioni devono essere eseguiti in modo da assicurare, di regola, l'ampia e durevole diffusione di esse fra il pubblico e da prevenire, anche in forma indiretta, concentrazioni o posizioni dominanti. 12. Le trasformazioni dirette alla costituzione delle società di cui al comma 1 ed alle successive alienazioni, nonchè le occorrenti valutazioni, possono essere effettuate con l'assistenza di istituti di intermediazione di comprovata e specifica esperienza. I corrispettivi professionali per la stima dei beni conferiti e per ogni altra valutazione prevista dal presente decreto sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Ministro di grazia e giustizia. 13. I proventi derivanti dalla cessione delle partecipazioni di proprietà dello Stato sono versati all'entrata del bilancio con le modalità determinate dal Ministro del tesoro. 14. Per i dipendenti delle società per azioni di cui al comma 1 le disposizioni legislative e contrattuali, vigenti in materia di previdenza alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano facendo salvi i diritti quesiti e gli effetti di leggi speciali. Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e con gli altri Ministri competenti, sono disciplinate le modalità e le procedure ai fini del conferimento dei trattamenti di previdenza. 15. Le deliberazioni del CIPE di cui ai commi 2 e 10 sono comunicate alle competenti commissioni parlamentari, che rendono il parere entro il termine regolamentare. Si prescinde dal parere se esso non è espresso nel predetto termine. 16. Entro tre mesi dall'avvio delle operazioni previste dal presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri comunica al Parlamento una relazione contenente l'elenco delle società per azioni di cui al comma 1, nonchè delle società da queste direttamente o indirettamente partecipate, con l'indicazione dell'attività imprenditoriale svolta da ciascuna società o ente. 17. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del presente decreto. 18. Per le trasformazioni e le conseguenti operazioni, inclusi i conferimenti, disposti ai sensi del presente decreto, si applicano ai fini fiscali le disposizioni contenute nella legge 30 luglio 1990, n. 218 , e successive modificazioni. 19. Le disposizioni di cui al comma 18 si applicano alle operazioni perfezionate entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 20. Entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, le aziende e le società adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente decreto.

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Il Decreto-Legge 386/1991 è il riferimento normativo per la trasformazione di enti pubblici economici in società per azioni, privatizzazioni e dismissione di partecipazioni statali. Commercialisti e consulenti aziendali lo consultano per questioni relative a conferimenti di beni, successione nei rapporti giuridici, conversione di fondi di dotazione in capitale sociale, alienazione di partecipazioni, regime fiscale agevolato e adeguamento statutario delle società derivate.

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