Legge Contabilità

Legge 386/1989

Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria.

Pubblicato: 04/12/1989 In vigore dal: 30/11/1989 Documento ufficiale

Quali entrate tributarie sono devolute alla Regione Trentino-Alto Adige e alle Province autonome di Trento e Bolzano secondo la Legge 386/1989?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 386/1989 modifica l'articolo 69 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige, attribuendo alla Regione e alle Province autonome una serie di entrate tributarie percette nel loro territorio. In primo luogo, vengono devoluti integralmente i proventi delle imposte ipotecarie relative ai beni situati nella regione. Inoltre, la Regione riceve quote significative di gettiti tributari statali: il 90% delle imposte su successioni e donazioni, il 20% dell'IVA ordinaria (al netto dei rimborsi), il 90% del provento del lotto al netto delle vincite, e lo 0,5% dell'IVA sulle importazioni riscosse nel territorio. Questa devoluzione rappresenta un meccanismo di finanziamento autonomo che riconosce l'autonomia speciale della regione alpina. Per commercialisti e aziende operanti in Trentino-Alto Adige, questa normativa è rilevante perché incide sulla gestione tributaria locale e sulla pianificazione fiscale, in quanto le entrate deviate finanziano servizi e infrastrutture regionali che possono influenzare il costo del fare impresa nel territorio.

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Riferimento normativo

LEGGE 30 novembre 1989, n. 386

Testo normativo

LEGGE n. 386/1989 # LEGGE 30 novembre 1989, n. 386 ## Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. L'articolo 69 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , è sostituito dal seguente: "Art. 69. - 1. Sono devoluti alla regione i proventi delle imposte ipotecarie percette nel suo territorio, relative ai beni situati nello stesso. 2. Sono altresì devolute alla regione le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percette nel territorio regionale: a) i nove decimi delle imposte sulle successioni e donazioni e sul valore netto globale delle successioni; b) i due decimi dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell' articolo 38- bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni; c) i nove decimi del provento del lotto, al netto delle vincite; d) gli 0,5 decimi dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riscossa nel territorio regionale". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: Il testo dell' art. 38- bis del D.P.R. n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) è il seguente: "Art. 38-bis (Esecuzione dei rimborsi). - I rimborsi previsti nell'art. 30, qualora nel termine di due anni dalla data di presentazione della dichiarazione annuale non sia stato notificato avviso di rettifica o accertamento ai sensi dell'art. 54 e del secondo comma dell'art. 55, devono essere eseguiti entro tre mesi dalla scadenza del detto termine. Se è stato notificato avviso di rettifica o accertamento il rimborso deve essere eseguito entro tre mesi dalla notificazione per la parte riconosciuta dall'ufficio ed entro tre mesi dalla definizione dell'accertamento per la parte residua. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 12 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Il contribuente può in ogni caso ottenere il rimborso, entro tre mesi dalla richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, prestando, prima dell'esecuzione del rimborso e per la durata di due anni dallo stesso, cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito, comprese le casse rurali ed artigiane indicate nel primo comma dell'art. 38, o da un'impresa commerciale che a giudizio dell'amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità, o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione. Il contribuente può ottenere il rimborso in relazione al periodo inferiore all'anno prestando le garanzie indicate dal comma precedente: 1) quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette all'imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni; 2) quando ha effettuato operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8- bis e 9 ed operazioni esenti di cui ai numeri 10) e 11) dell'art. 10 per un ammontare superiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate. Ai rimborsi previsti dai commi precedenti provvede il competente ufficio utilizzando i fondi della riscossione, eventualmente aumentati delle somme riscosse da altri uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini della formazione della giacenza occorrente per l'effettuazione dei rimborsi è autorizzata dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa. Ai rimborsi può in ogni caso provvedersi con i normali stanziamenti di bilancio. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro sono stabiliti le modalità relative all'esecuzione dei rimborsi e le modalità ed i termini per la richiesta dei rimborsi relativi a periodi inferiori all'anno e per la loro esecuzione. Sono altresì stabiliti le modalità ed i termini relativi alla dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa nonchè le modalità relative alla presentazione dei fondi tra i vari uffici. Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di rettifica o accertamento il contribuente, entro sessanta giorni, deve versare all'ufficio le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate, insieme con gli interessi del 12 per cento annuo dalla data del rimborso, a meno che non presti la garanzia prevista nel secondo comma fino a quando l'accertamento sia divenuto definitivo".

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La Legge 386/1989 disciplina il coordinamento della finanza regionale con la riforma tributaria, affrontando tematiche di devoluzione tributaria, autonomia fiscale e ripartizione del gettito tra Stato e enti territoriali. Professionisti che operano in Trentino-Alto Adige devono conoscere le quote IVA, le imposte su successioni e donazioni, e i meccanismi di rimborso previsti dal DPR 633/1972 per gestire correttamente adempimenti e pianificazione fiscale in regime di specialità regionale.

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