Legge

Legge 384/1991

Modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti.

Pubblicato: 05/12/1991 In vigore dal: 02/12/1991 Documento ufficiale

Quali aeroporti sono stati aggiunti alla classificazione per i servizi antincendi e in quale classe sono stati inseriti secondo la Legge 384/1991?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 384/1991 modifica la precedente normativa sui servizi antincendi negli aeroporti italiani, aggiungendo due nuovi scali alla tabella di classificazione: l'aeroporto di Firenze-Peretola (inserito in V classe) e l'aeroporto di Pescara (inserito in III classe), a decorrere dal 1° gennaio 1991. La norma riguarda l'organizzazione dei servizi di prevenzione e lotta agli incendi negli aeroporti nazionali, affidati al Ministero dell'interno e gestiti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. L'assunzione effettiva del servizio da parte dello Stato è subordinata alla disponibilità di mezzi, materiali tecnici, infrastrutture definitive e al completamento delle procedure di reclutamento e addestramento del personale, con una scadenza massima fissata al 31 dicembre 1991. Nel frattempo, i servizi continuano secondo le modalità già in atto. Per quanto riguarda l'aeroporto di Grosseto, la norma conferma che il servizio antincendi rimane affidato all'Aeronautica militare, mantenendo un'eccezione rispetto al regime generale.

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Riferimento normativo

LEGGE 2 dicembre 1991, n. 384

Testo normativo

LEGGE n. 384/1991 # LEGGE 2 dicembre 1991, n. 384 ## Modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. La tabella A allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930 , è integrata, a decorrere dal 1› gennaio 1991, con gli aeroporti di Firenze-Peretola e Pescara, rispettivamente inseriti nella V e nella III classe. 2. L'assunzione, da parte del Ministero dell'interno, del servizio antincendi negli aeroporti di cui al comma 1 è comunque subordinata alla disponibilità dei mezzi, dei materiali tecnici e delle infrastrutture definitive, nonchè al previo espletamento delle pro- cedure per il reclutamento e l'addestramento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a tal fine occorrente. Fino ad allora, e comunque non oltre il 31 dicembre 1991, l'espletamento del servizio antincendi negli aeroporti di cui al comma 1 prosegue con le modalità in atto. 3. Nell'aeroporto di Grosseto il servizio antincendi continua ad essere espletato dall'Aeronautica militare. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Il testo della tabella A allegata alla legge n. 930/1980 recante: "Norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", come modificata dal presente articolo, è il seguente: "CLASSIFICAZIONE DEGLI AEROPORTI NAZIONALI AI FINI DEL SERVIZIO ANTINCENDI I Classe 1) Roma-Fiumicino 2) Milano-Malpensa (Varese) II Classe 1) Milano-Linate 2) Roma-Ciampino 3) Palermo-Punta Raisi III Classe 1) Catania 2) Genova 3) Napoli 4) Rimini 5) Torino 6) Venezia-Tessera 7) Pescara IV Classe 1) Alghero 2) Bari 3) Bologna 4) Brindisi 5) Cagliari 6) Lamezia Terme 7) Olbia 8) Pisa 9) Ronchi dei Legionari 10) Verona V Classe 1) Crotone 2) Falconara 3) Forlì 4) Lampedusa 5) Orio al Serio 6) Pantelleria 7) Reggio Calabria 8) Trapani 9) Treviso 10) Firenze-Peretola".

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La Legge 384/1991 disciplina la classificazione degli aeroporti nazionali per i servizi antincendi, distinguendo cinque classi di aeroporti in base alla loro importanza e ai rischi connessi. La normativa è rilevante per le amministrazioni aeroportuali, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e le autorità competenti in materia di sicurezza aeroportuale, in quanto definisce responsabilità, risorse e tempistiche per l'implementazione dei servizi di protezione antincendi.

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