Quali sono gli obblighi finanziari dell'Italia derivanti dalla partecipazione all'aumento di capitale della Banca di sviluppo dei Caraibi secondo la legge 382/1991?
Spiegato da FiscoAI
La legge 382/1991 autorizza l'Italia a partecipare all'aumento generale del capitale della Banca di sviluppo dei Caraibi, un'istituzione internazionale di cui il nostro Paese è membro dal 1988. L'impegno finanziario italiano consiste nella sottoscrizione di 2.075 azioni, ma solo 415 di queste devono essere effettivamente pagate, per un importo totale di 2.503.172,10 dollari USA. Il pagamento avviene in cinque rate annuali uguali a partire dal 1991, riducendo così l'onere immediato sul bilancio dello Stato. Le restanti 1.660 azioni costituiscono capitale a richiesta, il che significa che l'Italia dovrà versarle solo se la Banca le richiederà in futuro per esigenze di liquidità. Questa struttura è tipica degli accordi internazionali con banche multilaterali di sviluppo, dove i Paesi membri si impegnano a sottoscrivere capitale sia versato che a richiesta, bilanciando il supporto all'istituzione con la gestione della spesa pubblica.
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Riferimento normativo
LEGGE 27 novembre 1991, n. 382
Testo normativo
LEGGE n. 382/1991
# LEGGE 27 novembre 1991, n. 382
## Partecipazione dell'Italia all'aumento generale del capitale della
Banca di sviluppo dei Caraibi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia all'aumento generale del capitale della Banca di sviluppo dei Caraibi, della quale l'Italia fa parte in virtù della legge 17 maggio 1988, n. 198 . 2. La quota dell'Italia per la sottoscrizione di tale aumento è di 2.075 azioni, delle quali si pagheranno effettivamente solo 415 azioni, per un corrispettivo di dollari USA correnti 2.503.172,10, da versare in cinque rate uguali annuali a partire dal 1991. Le restanti 1.660 azioni faranno parte del capitale a richiesta della Banca di sviluppo dei Caraibi. AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: - La legge n. 198/1988 reca: "Adesione dell'Italia all'accordo istitutivo della Banca di sviluppo dei Caraibi, adottato a Kingston, Giamaica, il 18 ottobre 1969, e successivi emendamenti e risoluzioni, e loro esecuzione".
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La legge 382/1991 riguarda la partecipazione dell'Italia a organismi internazionali di sviluppo, in particolare la Banca di sviluppo dei Caraibi, e disciplina gli impegni di capitale versato e capitale a richiesta. Commercialisti e consulenti che seguono le operazioni di finanza pubblica e gli impegni internazionali dello Stato devono considerare questa normativa insieme alla legge 198/1988 di adesione all'accordo istitutivo della Banca.
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