Legge Contributi

Legge 379/1993

Concessione di un contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione ed all'Istituto europeo ricerca, formazione, orientamento professionale.

Pubblicato: 28/09/1993 In vigore dal: 23/09/1993 Documento ufficiale

Quali sono gli importi e le modalità di erogazione del contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi secondo la Legge 379/1993?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 379/1993 istituisce un contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi destinato specificamente a due istituti: l'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione (I.RI.FO.R.) e l'Istituto europeo ricerca, formazione orientamento professionale (I.E.R.F.O.P.). L'importo iniziale era di 2.500 milioni di lire per gli anni 1993-1995, successivamente rivalutato a 2.300.000 euro dal 2006. La norma prevede che l'Unione italiana ciechi ripartisca annualmente il contributo sulla base dei programmi e dell'organizzazione territoriale dei due istituti beneficiari. Gli aggiornamenti normativi hanno modificato sia gli importi che la ripartizione percentuale tra i beneficiari: dal 2011 il contributo è stato suddiviso con percentuali specifiche (35% a I.RI.FO.R., 50% a I.R.F.A., 15% a I.E.R.F.O.P.), mentre dal 2015 è stata autorizzata una spesa annua di 6,5 milioni di euro. Il finanziamento è coperto mediante riduzione di capitoli di bilancio del Ministero della pubblica istruzione, garantendo così una copertura finanziaria strutturale.

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Riferimento normativo

LEGGE 23 settembre 1993, n. 379

Testo normativo

LEGGE n. 379/1993 # LEGGE 23 settembre 1993, n. 379 ## Concessione di un contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione ed all'Istituto europeo ricerca, formazione, orientamento professionale. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. A decorrere dall'anno 1993 è concesso all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione (I.RI.FO.R.) ed all'Istituto europeo ricerca, formazione orientamento professionale (I.E.R.F.O.P.), un contributo annuo di lire 2.500 milioni. (1) (2) ((3)) 2. Il contributo è ripartito annualmente dall'Unione italiana ciechi sulla base dei programmi e della organizzazione sul territorio degli Istituti di cui al comma 1. 3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, si provvede mediante riduzione del capitolo 1121 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1993 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.(2) ------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 30 settembre 2005, n. 203 , convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 , ha disposto (con l'art. 11-quaterdecies, comma 10) che "Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379 , è aumentato, a decorrere dall'anno 2006, ad euro 2.300.000." ------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 12 novembre 2011, n. 183 , ha disposto (con l'art. 33, comma 35) che "Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379 , è fissato in 2,5 milioni di euro per l'anno 2011 e 3,6 milioni di euro per l'anno 2012 ed è attribuito per il 35 per cento all'istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione - I.RI.FO.R. Onlus, per il 50 per cento all'I.R.F.A. - Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL onlus e per il restante 15 per cento all'Istituto europeo per la ricerca, la formazione e l'orientamento professionale - I.E.R.F.O.P. onlus, con l'obbligo per i medesimi degli adempimenti di rendicontazione come previsti dall'articolo 2 della medesima legge." Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 18) che "Il contributo annuo concesso all'Unione italiana ciechi ai sensi dell' articolo 1 della legge 23 settembre 1993, n. 379 [...] a decorrere dall'anno 2012 è fissato in euro 291.142." ------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 23 dicembre 2014, n. 190 , ha disposto (con l'art. 1, comma 191) che è autorizzata la spesa di 6,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 da assegnare all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti di cui al comma 1 del presente articolo.

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La Legge 379/1993 riguarda trasferimenti pubblici a enti no-profit e rappresenta un caso di vincolo di destinazione dei fondi pubblici. Commercialisti e consulenti che operano con organizzazioni del terzo settore devono conoscere le modalità di rendicontazione previste, la ripartizione percentuale tra beneficiari e gli aggiornamenti normativi che modificano gli importi annuali. La normativa è rilevante per la gestione contabile di enti caritatevoli, associazioni onlus e per la tracciabilità della spesa pubblica destinata a ricerca, formazione e riabilitazione.

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