Legge

Legge 37/2006

Modifiche all'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva.

Pubblicato: 15/02/2006 In vigore dal: 06/02/2006 Documento ufficiale

Quali sono le principali modifiche introdotte dalla Legge 37/2006 alla tutela dei minori nella programmazione televisiva?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 37/2006 modifica l'articolo 10 della Legge 112/2004 introducendo misure più stringenti per proteggere i minori dalla programmazione televisiva inadeguata. Le emittenti televisive non devono solo osservare, ma anche "promuovere" attivamente le disposizioni di tutela previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori. La norma vieta completamente la pubblicità di bevande alcoliche all'interno dei programmi rivolti ai minori e nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e successive, con sanzioni più severe e senza possibilità di pagamento in misura ridotta. La legge rafforza inoltre il controllo attraverso la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in collaborazione con il Comitato di applicazione del Codice, prevedendo relazioni periodiche al Parlamento e alla Commissione parlamentare per l'infanzia. Infine, introduce l'obbligo di garantire adeguata partecipazione di esperti nella tutela dei minori all'interno del Consiglio nazionale degli utenti.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

LEGGE 6 febbraio 2006, n. 37

Testo normativo

LEGGE n. 37/2006 # LEGGE 6 febbraio 2006, n. 37 ## Modifiche all'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche all' articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112 1 . All' articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «devono osservare» sono inserite le seguenti: «e promuovere»; b) al comma 2, dopo le parole: «comunicazione commerciale e pubblicitaria.» è inserito il seguente periodo: «È comunque vietata ogni forma di comunicazione pubblicitaria avente come oggetto bevande contenenti alcool all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori e nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e successive»; c) al comma 3, le parole: «, oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot,» sono soppresse; d) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Lo schema di regolamento di cui al comma 3 è trasmesso alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Commissione parlamentare per l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451 , che si esprimono entro sessanta giorni dall'assegnazione»; e) al comma 5, dopo le parole: «dalle sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 .» è inserito il seguente periodo: «In caso di violazione delle medesime norme non è comunque ammesso il pagamento in misura ridotta e non si applicano le disposizioni previste dal comma 5 dell'articolo 31 della legge n. 223 del 1990 »; f) dopo il comma 7, è inserito il seguente: «7-bis. Nella composizione del Consiglio nazionale degli utenti di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249 , è in ogni caso assicurata un'adeguata partecipazione di esperti designati da associazioni qualificate nella tutela dei minori, nonchè da associazioni rappresentative in campo familiare ed educativo o impegnate nella protezione delle persone con disabilita». Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - La legge 3 maggio 2004, n. 112 , recante: «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonchè delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione.» è pubblicata nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2004 . Note all'art. 1: - Il testo dell' art. 10 della legge n. 112 del 2004 , così come modificato dalla presente legge, è il seguente: «Art. 10 (Tutela dei minori nella programmazione televisiva). - 1. Fermo restando il rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti a tutela dei minori e in particolare delle norme contenute nell' art. 8, comma 1 , e nell' art. 15, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223 , le emittenti televisive devono osservare e promuovere le disposizioni per la tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002. Eventuali integrazioni, modifiche o adozione di nuovi documenti di autoregolamentazione sono recepiti con decreto del Ministro delle comunicazioni, emanato ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451 . 2. Le emittenti televisive sono altresì tenute a garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al comma 1, l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ad ogni altra forma di comunicazione commerciale e pubblicitaria. È comunque vietata ogni forma di comunicazione pubblicitaria come oggetto bevande contenenti alcool all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori e nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e successive. Specifiche misure devono essere osservate nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza legati allo svolgimento di manifestazioni sportive. 3. L'impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi è disciplinato con regolamento adottato ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , dal Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le pari opportunità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3-bis. Lo schema di regolamento di cui al comma 3 è trasmesso alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Commissione parlamentare per l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451 , che si esprimono entro sessanta giorni dall'assegnazione. 4. Alla verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, e di cui ai commi da 10 a 13 dell'art. 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223 , provvede la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in collaborazione con il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal medesimo Comitato. Conseguentemente, all' art. 1, comma 6, lettera b), numero 6), della legge 31 luglio 1997, n. 249 , sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In caso di inosservanza delle norme in materia di tutela dei minori, ivi comprese quelle previste dal codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni, la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità delibera l'irrogazione delle sanzioni previste dall' art. 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223 . Le sanzioni si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'azione penale. Alle sanzioni inflitte sia dall'Autorità che dal Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione TV e minori viene data adeguata pubblicità e la emittente sanzionata ne deve dare notizia nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto». 5. In caso di violazione delle norme in materia di tutela dei minori, le sanzioni sono applicate direttamente secondo le procedure previste dal comma 3 dell'art. 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223 , e non secondo quelle indicate dai commi 1 e 2 dell'art. 31 della medesima legge n. 223 del 1990 , e dalle sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 . In caso di violazione delle medesime norme non è comunque ammesso il pagamento in misura ridotta e non si applicano le disposizioni previste dal comma 5 dell'art. 31 della legge n. 223 del 1990 . Il Ministero delle comunicazioni fornisce supporto organizzativo e logistico all'attività del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori mediante le proprie risorse strumentali e di personale, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. 6. I limiti minimo e massimo della sanzione pecuniaria prevista al comma 3 dell'art. 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223 , sono elevati, in caso di violazione di norme in materia di tutela dei minori, rispettivamente a 25.000 e 350.000 euro. 7. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione in materia di tutela dei diritti dei minori, sui provvedimenti adottati e sulle eventuali sanzioni irrogate. Ogni sei mesi, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni invia alla Commissione parlamentare per l'infanzia dì cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451 , una relazione informativa sullo svolgimento delle attività di sua competenza in materia di tutela dei diritti dei minori, con particolare riferimento a quelle previste dal presente articolo, corredata da eventuali segnalazioni, suggerimenti o osservazioni. 7-bis. Nella composizione del Consiglio nazionale degli utenti di cui al comma 28 dell'art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249 , è in ogni caso assicurata un'adeguata partecipazione di esperti designati da associazioni qualificate nella tutela dei minori, nonchè da associazioni rappresentative in campo familiare ed educativo o impegnate nella protezione delle persone con disabilità. 8. All' art. 114, comma 6, del codice di procedura penale , dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «E altresì vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni». 9. Il Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone la realizzazione di campagne scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo, nonchè di trasmissioni con le stesse finalità rivolte ai genitori, utilizzando a tale fine anche la diffusione sugli stessi mezzi radiotelevisivi in orari di buon ascolto, con particolare riferimento alle trasmissioni effettuate dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. 10. Le quote di riserva per la trasmissione di opere europee, previste dall' art. 2, comma 1, della legge 30 aprile 1998, n. 122 , devono comprendere anche opere cinematografiche o per la televisione, comprese quelle di animazione, specificamente rivolte ai minori, nonchè produzioni e programmi adatti ai minori ovvero idonei alla visione da parte dei minori e degli adulti. Il tempo minimo di trasmissione riservato a tali opere e programmi è determinato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.».

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Legge 37/2006 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La Legge 37/2006 riguarda la tutela dei minori nella programmazione televisiva, la comunicazione pubblicitaria e commerciale, il divieto di pubblicità di alcool, le sanzioni amministrative e il ruolo dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Professionisti del settore radiotelevisivo, editori e broadcaster consultano questa norma per conformarsi agli obblighi di autoregolamentazione, alle fasce orarie protette (16:00-19:00), alle procedure sanzionatorie e ai requisiti di trasparenza verso le Commissioni parlamentari competenti.

Normative correlate

Legge 154/2026
Misure urgenti per assicurare la continuita' operativa di impianti di interesse…
Legge 153/2026
Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi del…
Legge 152/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 1…
Legge 145/2026
Conversione in legge del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, recante misure u…
Legge 144/2026
Disposizioni urgenti per la funzionalita' della pubblica amministrazione e degl…
Legge 143/2026
Disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilita' di determinate ti…
Legge 142/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 1…
Legge 140/2026
Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti …

Altre normative del 2006

Società agricola – determinazione del reddito imponibile su base catastale – art. 1, co. … Interpello AdE 296 Assolvimento dell'imposta di registro in misura fissa in occasione del termine di scadenz… Interpello AdE 10 Estensione delle modalità di versamento di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 … Provvedimento AdE 241 Definizione dei termini e delle modalità di applicazione delle disposizioni di cui al com… Provvedimento AdE 262 Compensazione – esclusione del divieto in presenza di debiti iscritti a ruolo superiori a… Interpello AdE 223 Trattamento IVA applicabile alle cessioni di materiali litoidi e vegetali da parte di un … Interpello AdE 633 Modalità di tassazione ai fini delle imposte di successione, ipotecarie e catastali di un… Interpello AdE 262 Articolo 1, comma 2, lettera a), n. 3), della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge di Bil… Interpello AdE 3

Altri Legge

Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova c… 139/2026 Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense. (26G00153) 137/2026 Delega al Governo per il sostegno delle attivita' educative e ricreative non formali. (26… 135/2026 Disposizioni in materia di insequestrabilita' delle opere d'arte prestate da Stati esteri… 134/2026 Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei m… 133/2026 Istituzione della Giornata nazionale in memoria di 446 italiani internati e deportati dal… 132/2026
Vedi tutti i Legge →