Legge

Legge 37/1991

Istituzione del Laboratorio europeo di spettroscopie non lineari (LENS) presso l'Universita' di Firenze.

Pubblicato: 09/02/1991 In vigore dal: 30/01/1991 Documento ufficiale

Quali sono le caratteristiche principali e la struttura organizzativa del Laboratorio europeo di spettroscopie non lineari (LENS) istituito presso l'Università di Firenze?

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La Legge 37/1991 istituisce il LENS come laboratorio universitario di ricerca con carattere nazionale e internazionale, collocato presso l'Università di Firenze. Il laboratorio gode di personalità giuridica propria e di piena autonomia scientifica, finanziaria e amministrativa, potendo disporre di personale tecnico e amministrativo dedicato. La struttura è aperta alla partecipazione di università italiane e straniere, nonché di enti pubblici e privati di ricerca, che possono aderire mediante convenzioni. Il LENS è governato da uno statuto proprio e da un regolamento interno che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento. I primi membri ordinari includevano l'Università di Firenze, l'Università di Bradford (Regno Unito), e tre università francesi (Bordeaux I, Pierre et Marie Curie di Parigi VI, e Lille), sulla base di convenzioni sottoscritte tra il 1986 e il 1988. Altre università e enti di ricerca possono diventare membri ordinari o straordinari mediante la stipula di apposite convenzioni integrative.

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Riferimento normativo

LEGGE 30 gennaio 1991, n. 37

Testo normativo

LEGGE n. 37/1991 # LEGGE 30 gennaio 1991, n. 37 ## Istituzione del Laboratorio europeo di spettroscopie non lineari (LENS) presso l'Universita' di Firenze. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Istituzione 1. È istituito presso l'Università degli studi di Firenze il Laboratorio europeo di spettroscopie non lineari (LENS). 2. Il LENS è un laboratorio universitario di ricerca a carattere nazionale ed internazionale, cui concorrono le università italiane e di Paesi stranieri ed altri centri ed istituzioni di ricerca pubblici e privati, tramite rapporto convenzionale, per gli scopi di cui all'articolo 2. 3. Il LENS ha personalità giuridica, gode di piena autonomia scientifica, finanziaria ed amministrativa entro i limiti fissati dalla presente legge e dalle disposizioni vigenti dell'ordinamento universitario e dispone di proprio personale tecnico e amministrativo per il suo funzionamento. 4. Il laboratorio ha statuto proprio ed un regolamento interno che determinano le necessarie norme organizzative e di funzionamento. 5. I primi membri ordinari del LENS sono: l'Università di Firenze e l'Università di Bradford (Regno Unito) in virtù della convenzione originaria firmata in data 13 giugno 1986; l'Università di Bordeaux I (Francia) in virtù della convenzione firmata in data 10 ottobre 1986; l'Università Pierre et Marie Curie (Parigi VI, Francia) in virtù della convenzione firmata in data 5 ottobre 1987; l'Università di Lille (Flandres Artois, Francia) in virtù della convenzione firmata in data 29 gennaio 1988; tutte le altre università che abbiano firmato analoga convenzione entro la data di entrata in vigore della presente legge. Diventano inoltre membri ordinari del LENS le altre università italiane e di Paesi stranieri che ne facciano richiesta mediante la stipula di convenzioni integrative di quella originaria. 6. Lo statuto del LENS è proposto da una commissione formata da due membri per ognuna delle università convenzionate all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, nominati tra esperti dai rispettivi rettori o presidenti, più un membro che svolge le funzioni di presidente, nominato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. 7. Sono membri straordinari del LENS gli enti pubblici e privati di ricerca che ne facciano richiesta e siano ammessi al LENS mediante stipula di apposite convenzioni. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

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La Legge 37/1991 disciplina l'istituzione di un ente di ricerca universitario con personalità giuridica autonoma, autonomia amministrativa e finanziaria, e governance internazionale basata su convenzioni tra istituzioni. Questa normativa è rilevante per chi opera nel settore della ricerca scientifica, della cooperazione universitaria internazionale e della gestione amministrativa di laboratori e centri di ricerca pubblici.

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