Quali sono le principali modifiche introdotte dal Decreto-Legge 367/1991 al regime della connessione dei procedimenti per criminalità organizzata?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 367/1991 interviene sul coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata, modificando gli articoli 12 e 17 del Codice di Procedura Penale. La norma amplia i casi di connessione tra procedimenti, permettendo di riunire più processi quando sussistono legami funzionali tra i reati, anche se commessi da persone diverse o in momenti diversi. In particolare, estende la connessione ai casi in cui reati vengono commessi per eseguire, occultare o conseguire profitti da altri reati, oppure per assicurare impunità ai colpevoli. Questo meccanismo consente ai magistrati di evitare contrasti tra diversi uffici del pubblico ministero e di gestire in modo unitario indagini complesse su organizzazioni criminali. La riforma risponde all'esigenza di rendere più efficiente la risposta giudiziaria alla criminalità organizzata, permettendo una visione d'insieme dei fenomeni criminosi interconnessi e impedendo che procedimenti correlati vengano gestiti separatamente con risultati contraddittori.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 20 novembre 1991, n. 367
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 367/1991
# DECRETO-LEGGE 20 novembre 1991, n. 367
## Coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di
criminalita' organizzata.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di portare a soluzione i problemi connessi al coordinamento delle indagini per reati di criminalità organizzata; di dettare nuove disposizioni volte a prevenire e risolvere i contrasti tra uffici del pubblico ministero; di rendere più aderente alle esigenze di funzionalità degli uffici giudiziari il regime della connessione di procedimenti stabilito nel codice di procedura penale ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 novembre 1991; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1 Ampliamento dei casi di connessione 1. Nell' articolo 12 del codice di procedura penale le lettere b) e c) del comma 1 sono sostituite dalle seguenti: " b) se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso; c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri o in occasione di questi ovvero per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità.". 2. Nell' articolo 17 del codice di procedura penale la lettera b) del comma 1 è soppressa. ((3. Nell' articolo 371, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale sono soppresse le parole: 'di reato continuato ò))
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Il Decreto-Legge 367/1991 è il riferimento normativo per il coordinamento delle indagini in materia di criminalità organizzata, connessione di procedimenti e conflitti di competenza tra uffici del pubblico ministero. Magistrati e operatori della giustizia lo consultano per questioni relative a reati continuati, disegno criminoso, occultamento di reati e profitto criminale nel contesto di organizzazioni mafiose e associazioni per delinquere.
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