Quali sono le opere autorizzate dalla Legge 366/1990 per il completamento del laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso e chi è responsabile della loro realizzazione?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 366/1990 autorizza l'ANAS (Azienda Nazionale Autonoma delle Strade) a progettare e realizzare il completamento del laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso attraverso tre categorie di opere: due nuove sale laboratorio in sotterraneo, una galleria carrabile di accesso e servizio sul versante aquilano con relative strutture di emergenza, e l'ampliamento del centro direzionale-laboratorio esterno. La realizzazione delle opere è subordinata all'esito positivo della valutazione di impatto ambientale, con possibilità di realizzazione parziale in caso di esito parzialmente positivo, secondo le indicazioni del Ministero dell'ambiente. L'ANAS può eseguire i lavori secondo le modalità previste dalla legge 9 febbraio 1982, n. 32, ricorrendo ai presupposti della legge 8 agosto 1977, n. 584. Una volta completate le opere, l'ANAS le consegna all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, che provvede autonomamente con propri fondi all'attrezzatura, sperimentazione, gestione e manutenzione delle strutture realizzate.
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Riferimento normativo
LEGGE 29 novembre 1990, n. 366
Testo normativo
LEGGE n. 366/1990
# LEGGE 29 novembre 1990, n. 366
## Completamento ed adeguamento delle strutture del laboratorio di
fisica nucleare del Gran Sasso.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. L'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) è autorizzata a progettare il defintivo completamento del laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso relativamente alle seguenti opere: a) due nuove sale laboratorio in sotterraneo; b) una galleria carrabile di accesso e servizio per il collegamento autonomo del laboratorio in sotterraneo con l'esterno sul versante aquilano, ivi compresa la corsia di attesa, le nicchie ospitanti il monitoraggio ambientale e gli eventuali cunicoli di emergenza; c) l'ampliamento ed adeguamento del centro direzionale-laboratorio esterno, nell'area adiacente il fabbricato esistente, nonchè il suo allaccio alla galleria di collegamento con il laboratorio sotterraneo. 2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 , COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4 )) . 3. L'ANAS è autorizzata a realizzare le opere di cui al comma 1 in caso di esito positivo della valutazione di impatto ambientale, o parte di esse in caso di esito parzialmente positivo della suddetta valutazione, conformemente alle indicazioni del Ministero dell'ambiente, assumendo, se necessario, le opportune misure di mitigazione e le eventuali alternative indicate. 4. Ricorrendo i motivi previsti dalle lettere b) , c) e d) del primo comma dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1977, n. 584 , l'ANAS può curare l'esecuzione degli interi lavori di cui alla presente legge secondo le modalità già previste dai commi secondo , quarto e quinto dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 32 . 5. Completate le opere di cui al comma 1, l'ANAS le consegna all'Istituto nazionale di fisica nucleare, il quale provvede con propri fondi all'attrezzatura, alla sperimentazione, alla gestione ed alla manutenzione delle stesse.
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La Legge 366/1990 disciplina le opere pubbliche di completamento infrastrutturale e rappresenta un riferimento per chi opera nel settore della ricerca scientifica e delle costruzioni pubbliche. Riguarda aspetti di valutazione ambientale, affidamento di lavori pubblici e trasferimento di beni tra enti pubblici, con implicazioni su bilanci pubblici, finanziamenti della ricerca e responsabilità gestionale tra ANAS e INFN.
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