Quali sono i criteri per l'autorizzazione all'apertura di una farmacia e quali distanze devono essere rispettate secondo la Legge 362/1991?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 362/1991 stabilisce i parametri per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura di farmacie in Italia, disciplinando il rapporto tra numero di esercizi e popolazione. Nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti deve esserci una farmacia ogni 5.000 abitanti, mentre negli altri comuni il rapporto è di una farmacia ogni 4.000 abitanti. La popolazione eccedente rispetto a questi parametri consente l'apertura di una nuova farmacia solo se raggiunge almeno il 50% del parametro stesso. La normativa riguarda i farmacisti, gli aspiranti titolari di farmacie e le autorità sanitarie competenti per territorio che rilasciano i provvedimenti definitivi. In pratica, chi intende aprire una farmacia o trasferirla in un nuovo locale deve presentare domanda all'autorità sanitaria locale. Aspetto rilevante è il vincolo della distanza minima di 200 metri tra le soglie delle farmacie, misurata per la via pedonale più breve, sia per i trasferimenti che per le nuove aperture. La domanda di trasferimento deve essere pubblicata per 15 giorni consecutivi negli albi dell'unità sanitaria locale e del comune interessato, garantendo trasparenza e possibilità di opposizione.
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Riferimento normativo
LEGGE 8 novembre 1991, n. 362
Testo normativo
LEGGE n. 362/1991
# LEGGE 8 novembre 1991, n. 362
## Norme di riordino del settore farmaceutico.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Rapporto farmacie-popolazione 1. I commi primo , secondo e terzo dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475 , sono sostituiti dai seguenti: "L'autorizzazione ad aprire una farmacia è rilasciata con provvedimento definitivo dell'autorità sanitaria competente per territorio. Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni. La popolazione eccedente, rispetto ai parametri di cui al secondo comma, è computata, ai fini dell'apertura di una farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50 per cento dei parametri stessi. Chi intende trasferire una farmacia in un altro locale nell'ambito della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione deve farne domanda all'autorità sanitaria competente per territorio. Tale lo- cale, indicato nell'ambito della stessa sede ricompresa nel territorio comunale, deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie. La domanda di cui al quarto comma deve essere pubblicata per quindici giorni consecutivi nell'albo dell'unità sanitaria locale ed in quello del comune ove ha sede la farmacia. Il provvedimento di trasferimento indica il nuovo locale in cui sarà ubicato l'esercizio farmaceutico". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Il testo dell' art. 1 della legge n. 475/1968 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), così come modificato dalla presente legge, è il seguente: "Art. 1. - L'autorizzazione ad aprire una farmacia è rilasciata con provvedimento definitivo dell'autorità sanitaria competente per territorio. Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni. La popolazione eccedente, rispetto ai parametri di cui al secondo comma, è computata, ai fini dell'apertura di una farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50 per cento dei parametri stessi. Chi intende trasferire una farmacia in un altro locale nell'ambito della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione deve farne domanda alla autorità sanitaria competente per territorio. Tale locale, indicato nell'ambito della stessa sede ricompresa nel territorio comunale, deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie. La domanda di cui al quarto comma deve essere pubblicata per quindici giorni consecutivi nell'albo dell'unità sanitaria locale ed in quello del comune ove ha sede la farmacia. Il provvedimento di trasferimento indica il nuovo locale in cui sarà ubicato l'esercizio farmaceutico. Ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato ad una distanza dagli altri non inferiore a 200 metri e comunque in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie".
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La Legge 362/1991 disciplina l'autorizzazione farmaceutica, il rapporto farmacie-popolazione e i vincoli di distanza minima tra esercizi. Farmacisti e consulenti aziendali devono considerare i parametri demografici, la competenza dell'autorità sanitaria territoriale e i requisiti procedurali per l'apertura e il trasferimento di farmacie, nonché le norme sulla pubblicità delle domande negli albi pubblici.
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