Quali sono le principali modifiche introdotte dalla Legge 36/1990 alla disciplina delle armi e degli esplosivi?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 36/1990 modifica la Legge 110/1975 introducendo nuove classificazioni e regolamentazioni sulla detenzione di armi, munizioni ed esplosivi. In particolare, amplia la categoria delle "armi comuni da sparo" includendovi le armi da bersaglio da salva, le armi ad emissione di gas, le armi ad aria compressa (sia lunghe che corte) e gli strumenti lanciarazzi, con alcune eccezioni per armi destinate alla pesca o per le quali una commissione consultiva escluda l'attitudine a recare offesa. La norma prevede inoltre che armi e strumenti possono essere detenuti o portati legittimamente quando destinati a segnalazione per soccorso, salvataggio o attività di protezione civile, ampliando così i casi di utilizzo legittimo. Questa legge rappresenta un aggiornamento della disciplina precedente per adeguarla a nuove tipologie di armi e a esigenze di sicurezza pubblica, affidando a una commissione consultiva il compito di valutare caso per caso le caratteristiche tecniche delle armi per determinarne la pericolosità.
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Riferimento normativo
LEGGE 21 febbraio 1990, n. 36
Testo normativo
LEGGE n. 36/1990
# LEGGE 21 febbraio 1990, n. 36
## Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli
esplosivi e dei congegni assimilati.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110 , è sostituito dal seguente: "Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate 'da bersaglio da salà, o ad emissione di gas, nonchè le armi ad aria compressa sia lunghe sia corte e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all'articolo 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona". 2. All'ultimo comma dell' articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110 , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero quando sono comunque detenuti o portati per essere utilizzati come strumenti di segnalazione per soccorso, salvataggio o attività di protezione civile". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Non sono riportati i testi vigenti degli articoli della legge n. 110/1975 modificati dalla legge qui pubblicata in quanto nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 31 marzo 1990 si procederà alla pubblicazione del testo aggiornato della predetta legge n. 110/1975 , ivi comprese le modifiche introdotte dalla presente legge.
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La Legge 36/1990 disciplina la detenzione di armi comuni da sparo, munizioni ed esplosivi secondo la classificazione della Legge 110/1975. Professionisti del settore (armaioli, esperti di sicurezza, funzionari pubblici) consultano questa normativa per comprendere quali armi rientrano nella categoria regolamentata, quali eccezioni esistono per la pesca e le attività di protezione civile, e quale ruolo svolge la commissione consultiva nella valutazione delle caratteristiche tecniche delle armi.
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